(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  30
  MARZO 2023, N. 34 
 
  All'articolo 1: 
    al comma 1, dopo le parole: «dall'Autorita'  di  regolazione  per
energia» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
    al comma 3, al primo periodo, la  parola:  «CSEA»  e'  sostituita
dalle seguenti: «Cassa per i servizi energetici e ambientali  (CSEA)»
e, al secondo periodo, le parole: «con legge» sono  sostituite  dalle
seguenti: «dalla legge»; 
    alla rubrica, le parole: «elettrico e gas» sono sostituite  dalle
seguenti: «per elettricita' e gas». 
  All'articolo 2: 
    al comma 3, dopo le parole: «dai commi 1  e  2»  e'  inserito  il
seguente segno d'interpunzione: «,»; 
    al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «sono  confermate»  e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
    al comma 5, dopo le parole: «per  l'anno  2023»  e'  inserito  il
seguente segno d'interpunzione: «,»; 
    dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
      «5-bis. Tra i comuni  con  popolazione  da  25.000  abitanti  a
35.000 abitanti il cui piano di riequilibrio  finanziario  sia  stato
approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno d'inizio  2014  e
con durata fino all'anno 2023  compreso  e  che,  per  effetto  della
sentenza della Corte costituzionale n.  18  del  2019,  subiscono  un
maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco  temporale
di restituzione delle anticipazioni ai  sensi  dell'articolo  243-ter
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
sono ripartite risorse pari a 1,5 milioni di euro per l'anno  2023  a
copertura dei maggiori oneri derivanti  dall'incremento  della  spesa
per energia elettrica e gas». 
  All'articolo 3: 
    al comma 1, le parole:  «del  RepowerEU»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «del piano REPowerEU»; 
    al comma 2, secondo periodo,  dopo  le  parole:  «l'Autorita'  di
regolazione   per   energia»   e'   inserito   il   seguente    segno
d'interpunzione: «,»; 
    al comma 4, dopo le parole: «per  l'anno  2023»  e'  inserito  il
seguente segno d'interpunzione: «,». 
  All'articolo 4: 
    dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti: 
      «10-bis. Sono  ammissibili  alla  garanzia  diretta  rilasciata
dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare  (ISMEA),
a titolo gratuito e con copertura fino al 100 per  cento  del  valore
del finanziamento, comunque nel  limite  di  euro  250.000,  i  nuovi
finanziamenti concessi dalle banche e dagli  intermediari  finanziari
di cui all'articolo 106  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, nonche' dagli altri soggetti abilitati alla concessione
del credito, in favore di micro, piccole e medie imprese  agricole  e
della pesca  e  destinati  alla  realizzazione  di  impianti  per  la
produzione  di  energia  rinnovabile,  purche'   tali   finanziamenti
prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di dodici mesi
dall'erogazione e abbiano durata fino a novantasei mesi.  L'efficacia
delle  disposizioni  di  cui  al   primo   periodo   e'   subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai  sensi  dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
      10-ter. All'attuazione del comma 10-bis si provvede nel  limite
delle risorse disponibili sul conto corrente di  tesoreria  centrale,
intestato  all'ISMEA,  istituito  ai  sensi  dell'articolo   20   del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per essere utilizzate in  base  al
fabbisogno  finanziario  derivante  dalla  gestione  delle   garanzie
stesse»; 
    alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche'
garanzia su crediti concessi alle imprese agricole e di pesca». 
  Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
    «Art. 4-bis (Disposizioni per fare fronte all'aumento  dei  costi
dell'energia nel settore sportivo). - 1. Per fare fronte  all'aumento
dei costi dell'energia nel settore sportivo, all'articolo 7, comma 1,
del  decreto-legge  23  settembre  2022,  n.  144,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "e di
25 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite  dalle  seguenti:
"e di 35 milioni di euro per l'anno 2023" ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Una quota delle risorse di cui al  primo  periodo,
pari ad almeno 10 milioni di euro,  e'  destinata  all'erogazione  di
contributi a fondo  perduto  a  favore  di  associazioni  e  societa'
sportive iscritte nel registro  nazionale  delle  attivita'  sportive
dilettantistiche, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021,  n.
39, che gestiscono in  esclusiva  impianti  natatori  e  piscine  per
attivita' di base e sportiva"». 
  All'articolo 5: 
    al comma 1, le parole: «della legge del 29 dicembre 2022, n. 197»
sono sostituite dalle  seguenti:  «dell'articolo  1  della  legge  29
dicembre 2022, n. 197», le parole: «del Testo Unico delle Imposte sui
Redditi» sono sostituite  dalle  seguenti:  «del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,» e  le  parole:  «legge  del  24
dicembre 2007, n. 244» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «legge  24
dicembre 2007, n. 244». 
  All'articolo 6: 
    al comma 1, le parole: «reti ed ambiente» sono  sostituite  dalle
seguenti: «, reti e ambiente» e le parole: «del  DM  6  luglio  2012»
sono sostituite dalle  seguenti:  «del  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  6  luglio  2012,  pubblicato   nel   supplemento
ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012»; 
    alla  rubrica,  la  parola:  «agroenergia»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «dell'agroenergia». 
  All'articolo 7, comma 1: 
    al primo periodo, dopo le  parole:  «risparmio  energetico»  sono
inserite le seguenti: «previste dall'articolo 16-bis del testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, commi da 344  a
347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e  dall'articolo  14  del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,»; 
    al terzo periodo, le parole: «La disposizione  si  applica»  sono
sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni  del  presente  comma  si
applicano». 
  Nel capo I, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti: 
    «Art. 7-bis (Semplificazione temporanea  per  l'installazione  di
impianti fotovoltaici). - 1. All'articolo  6,  comma  2-septies,  del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      a) al primo periodo, dopo le parole: "collocati a  terra"  sono
inserite le seguenti: "o su coperture piane o falde"; 
      b) al secondo periodo  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: "e che i  manti  delle  coperture  non  sono  realizzati  con
prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale". 
    Art. 7-ter (Rifinanziamento del  fondo  di  cui  all'articolo  1,
comma 581, della legge 30 dicembre 2021, n. 234). - 1. All'articolo 1
della legge 30 dicembre 2021, n.  234,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      a) al comma  581,  dopo  le  parole:  "per  l'anno  2022"  sono
inserite le seguenti: "e di 9 milioni di euro per l'anno 2023"; 
      b) al comma 582 sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:
"per l'anno 2022 ed entro il 30 giugno 2023 per l'anno 2023". 
    Art. 7-quater  (Credito  d'imposta  per  le  start-up  innovative
operanti nei settori dell'ambiente, dell'energia da fonti rinnovabili
e della  sanita').  -  1.  Alle  start-up  innovative,  costituite  a
decorrere dal 1° gennaio 2020, operanti  nei  settori  dell'ambiente,
dell'energia da fonti rinnovabili e della sanita'  e'  concesso,  nel
limite  complessivo  di  2  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  un
contributo, sotto forma di  credito  d'imposta,  fino  a  un  importo
massimo di 200.000 euro, in misura non  superiore  al  20  per  cento
delle spese sostenute per attivita' di ricerca e sviluppo volte  alla
creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumenti e
servizi tecnologici avanzati al fine di garantire  la  sostenibilita'
ambientale  e  la  riduzione  dei  consumi  energetici.  Il   credito
d'imposta di cui al presente articolo e' utilizzabile  esclusivamente
in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e deve essere indicato nella  dichiarazione  dei
redditi  relativa  al  periodo  d'imposta  nel  quale  lo  stesso  e'
riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi  relative  ai  periodi
d'imposta  successivi  fino  a  quello  nel  quale  se  ne   conclude
l'utilizzo. Il credito d'imposta non  concorre  alla  formazione  del
reddito d'impresa ne' della base  imponibile  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto previsto
dagli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917.  Al  credito  d'imposta  di  cui  al  presente
articolo non si applicano i limiti previsti dagli articoli  1,  comma
53, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  e  34  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388. Il contributo  e'  riconosciuto  nel  rispetto
delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre  2013,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti "de  minimis".  Con  decreto  del  Ministro  delle
imprese  e  del  made  in  Italy,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle  finanze,  sono  adottate  le  disposizioni  di
attuazione necessarie, anche al fine del rispetto del limite di spesa
autorizzato,  nonche'  le  modalita'  di  verifica  e  di   controllo
dell'effettivita' delle spese sostenute, le cause di decadenza  e  di
revoca del beneficio e  le  modalita'  di  restituzione  del  credito
d'imposta fruito indebitamente. 
    Art.  7-quinquies  (Contributo  alla  fondazione   "Istituto   di
Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile").  -  1.
Al fine di assicurare l'operativita' della  fondazione  "Istituto  di
Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile", di  cui
all'articolo 1, commi da 732 a 734, della legge 30 dicembre 2018,  n.
145, e' concesso un contributo pari a 3 milioni di  euro  per  l'anno
2023 in favore del medesimo Istituto.». 
  All'articolo 8: 
    al comma 2, al primo periodo, le parole: «, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, del»  sono  soppresse  e,  al
secondo  periodo,  le  parole:  «regione  provincia  autonoma»   sono
sostituite dalle seguenti: «regione e provincia autonoma»; 
    al comma 3: 
      al primo periodo, le parole: «o che rinunciano  al  contenzioso
eventualmente  attivato»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «o  che
intendono abbandonare i  ricorsi  esperiti  avverso  i  provvedimenti
regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma  9-bis,  del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015,  n.  125,  e  contro  i  relativi  atti  e
provvedimenti presupposti» e le parole da: «quarto periodo»  fino  a:
«n. 125,» sono sostituite dalle seguenti: «del  citato  decreto-legge
n. 78 del 2015»; 
      al secondo periodo, le parole: «non rinunciano  al  contenzioso
attivato» sono sostituite dalle seguenti:  «non  si  avvalgono  della
facolta' di cui al primo periodo»; 
      dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:  «L'integrale
e tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta  di  cui
al primo  periodo  estingue  l'obbligazione  gravante  sulle  aziende
fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017  e  2018,  precludendo  loro
ogni ulteriore  azione  giurisdizionale  connessa  con  l'obbligo  di
corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Le  regioni
e  le  province   autonome   accertano   il   tempestivo   versamento
dell'importo pari alla quota ridotta di  cui  al  primo  periodo  con
provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini  e  siti  internet
istituzionali  e  comunicati  senza  indugio  alla   segreteria   del
tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio,   determinando   la
cessazione della materia del contendere nei giudizi di cui  al  primo
periodo, con compensazione delle spese di lite»; 
    al comma 5, le parole: «per  il  suo  rispetto»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per la sua attuazione». 
  All'articolo 9: 
    al comma 1, le parole: «al lordo dell'IVA» sono sostituite  dalle
seguenti: «al lordo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)»; 
    dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano  sono  tenute  a  comunicare  alle  aziende   fornitrici   di
dispositivi  medici  l'ammontare  dell'IVA  sull'importo  oggetto  di
versamento, computando l'IVA sulla base delle  fatture  emesse  dalle
stesse aziende nei  confronti  del  Servizio  sanitario  nazionale  e
considerando  le  diverse  aliquote  dell'IVA  applicabili  ai   beni
acquistati. 
      1-ter. Nel calcolo dell'ammontare  dell'IVA  di  cui  al  comma
1-bis del  presente  articolo  si  tiene  conto  di  quanto  previsto
dall'articolo 8, comma 4, nella parte in  cui  prevede  l'obbligo  di
indicare in modo separato l'importo del costo del bene e  quello  del
costo del servizio»; 
    alla rubrica, le parole: «Iva su» sono sostituite dalle seguenti:
«Imposta sul valore aggiunto sul» e dopo la  parola:  «payback»  sono
inserite le seguenti: «relativo ai». 
  All'articolo 10: 
    al  comma  1,  le  parole:  «Sanitario  Nazionale   (SSN)»   sono
sostituite dalle seguenti: «sanitario  nazionale»,  dopo  le  parole:
«impossibilita' di  utilizzare  personale  gia'  in  servizio,»  sono
inserite le seguenti: «sia dipendente sia in  regime  di  convenzione
con il Servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 502,» e dopo le parole:  «gli  idonei  collocati
nelle graduatorie concorsuali in vigore» sono inserite  le  seguenti:
«relative all'assunzione di personale dipendente e  di  avvalersi  in
regime di convenzione del personale iscritto  nelle  graduatorie  per
l'assistenza specialistica ambulatoriale interna»; 
    al  comma  2,  le  parole:   «esclusivamente   nei   servizi   di
emergenza-urgenza  ospedalieri»  sono  soppresse,  dopo  le   parole:
«dodici mesi» sono inserite le seguenti: «, anche nei casi di proroga
di contratti gia' in corso di esecuzione»  e  le  parole:  «Sanitario
Nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «sanitario nazionale»; 
    al comma 3, le parole: «l'ANAC» sono sostituite  dalle  seguenti:
«l'Autorita' nazionale anticorruzione» e le parole:  «della  presente
disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»; 
    al comma 4, le parole: «decisione a  contrarre»  sono  sostituite
dalle seguenti: «decisione di contrarre»; 
    dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
      «5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2,  4  e  5  non  si
applicano agli affidamenti in atto e alle procedure di affidamento in
corso  di  svolgimento  o  per  le  quali  sia  stata  pubblicata  la
determinazione di contrarre, o altro atto equivalente,  entro  dodici
mesi successivi alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. La durata degli affidamenti di  cui
al presente comma non puo' in ogni caso eccedere  dodici  mesi  dalla
data di sottoscrizione del relativo contratto ovvero, per i contratti
in corso, dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto. 
      5-ter. Le disposizioni di  cui  ai  commi  da  1  a  5  non  si
applicano ai contratti e alle procedure che  prevedono  l'affidamento
della gestione  di  attivita'  e  di  servizi  sanitari  a  operatori
economici allo scopo di conseguire la riqualificazione  di  strutture
sanitarie o di presidi ospedalieri pubblici»; 
    al comma 6, le  parole:  «Sanitario  Nazionale»  sono  sostituite
dalle seguenti: «sanitario nazionale»; 
    al  comma  7,  al  primo  periodo,  le  parole:  «ed  enti»  sono
sostituite dalle seguenti: «e gli enti» e,  al  secondo  periodo,  la
parola: «SSN»  e'  sostituita  dalle  seguenti:  «Servizio  sanitario
nazionale». 
  All'articolo 11: 
    al comma 1, primo periodo, le parole: «sanitario nazionale  SSN»,
ovunque  ricorrono,  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «sanitario
nazionale», le parole: «emergenza - urgenza»  sono  sostituite  dalla
seguente: «emergenza-urgenza», la parola: «CCNL», ovunque ricorre, e'
sostituita  dalle  seguenti:  «contratto  collettivo   nazionale   di
lavoro»; 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili,  in
quanto compatibili e comunque nei limiti di spesa ivi previsti, anche
al personale medico e infermieristico operante  nei  pronto  soccorso
pediatrici e ginecologici afferenti ai presidi di emergenza-urgenza e
ai dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione (DEA) di I  e  II
livello del Servizio sanitario nazionale»; 
    al comma 3, le parole: «e dopo le parole» sono  sostituite  dalle
seguenti: «dopo le parole:», dopo le parole: «31  dicembre  2023»  e'
inserito il seguente segno  d'interpunzione:  «,»,  dopo  la  parola:
«complessivi» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le
parole:  «comparto  sanita'  e»  sono  sostituite   dalle   seguenti:
«comparto sanita', e,»; 
    al comma 4, le parole: «ai commi 1 e  3»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai commi 1, 1-bis e 3» e dopo le parole: «cui concorre  lo
Stato» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,». 
  All'articolo 12: 
    al comma 1, la parola:  «SSN»,  ovunque  ricorre,  e'  sostituita
dalle seguenti: «Servizio sanitario nazionale» e le parole: «Medicina
e  chirurgia  d'accettazione  e  d'urgenza»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «Medicina d'emergenza-urgenza»; 
    al comma  2,  le  parole:  «servizio  sanitario  nazionale»  sono
sostituite dalle seguenti: «Servizio sanitario nazionale»; 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis.   Fino   all'adozione    del    regolamento    previsto
dall'articolo 19, comma 11, terzo periodo, della  legge  28  dicembre
2001, n. 448, fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  11  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, in via sperimentale, il  personale
medico  in  formazione  puo'  prestare  la   propria   collaborazione
volontaria e occasionale, con  contratto  libero-professionale,  agli
enti  e  alle  associazioni  che,  senza  scopo  di  lucro,  svolgono
attivita' di raccolta di sangue ed emocomponenti. Tale  attivita'  e'
prestata  al  di   fuori   dell'orario   dedicato   alla   formazione
specialistica  e  fermo  restando   l'assolvimento   degli   obblighi
formativi»; 
    al comma 3, al primo periodo, le  parole:  «l'anno  di  corso  di
studi superato  e  con  il  livello  di  competenze  e  di  autonomia
raggiunto dallo specializzando» sono sostituite dalle  seguenti:  «il
livello  di  competenze  e  di  autonomia   raggiunto   e   correlato
all'ordinamento    didattico     di     corso,     alle     attivita'
professionalizzanti nonche' al programma formativo seguito e all'anno
di corso di studi superato» e, al secondo periodo, le  parole:  «tali
attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «tale attivita'»; 
    al comma 5, le parole: «nazionale in  possesso»  sono  sostituite
dalle seguenti: «nazionale, in possesso»; 
    al comma 6, primo periodo, le parole: «a cui applicare  il»  sono
sostituite dalle seguenti: «per l'applicazione del» e le parole:  «le
Aziende e gli Enti» sono sostituite dalle seguenti: «le aziende e gli
enti». 
  All'articolo 13: 
    al comma 1, capoverso 1, il secondo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «Il  Ministero  della  salute  effettua  periodicamente,  e
comunque  ogni  due  anni,  un  monitoraggio  sull'attuazione   della
disposizione di cui al primo periodo»; 
    dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis.   All'articolo   4,    comma    9-septiesdecies,    del
decreto-legge   29   dicembre   2022,   n.   198,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n.  14,  le  parole:  "e
amministrativo" sono sostituite dalle  seguenti:  ",  amministrativo,
tecnico e professionale"». 
  All'articolo 14: 
    al comma 1: 
      alla lettera a), le parole: «il primo periodo le  parole»  sono
sostituite dalle seguenti: «al primo periodo, le parole:»; 
      dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
        «b-bis) dopo l'ottavo periodo sono inseriti  i  seguenti:  "I
suddetti accordi con  le  universita'  sono  adottati  entro  novanta
giorni dalla richiesta dei soggetti  di  cui  al  primo  periodo.  In
mancanza, le modalita' di svolgimento della formazione  specialistica
a tempo parziale sono definite sulla base dell'accordo quadro di  cui
all'ottavo periodo"»; 
      alla rubrica, dopo le parole: «comma 548-bis,» e'  inserita  la
seguente: «della». 
  All'articolo 15: 
    al comma 1, le parole: «o socio sanitarie» sono sostituite  dalle
seguenti: «o socio-sanitarie,» e le parole: «o  private  accreditate,
una  professione»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «o   private
accreditate, comprese  quelle  del  Terzo  settore,  una  professione
medica o»; 
    al comma 2, le parole: «Entro 90 giorni  dall'entrata  in  vigore
della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto,»; 
    al comma 3, le parole: «Sino all'adozione dell'intesa di  cui  al
comma 2, e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in  vigore  della
presente  legge»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «Nelle   more
dell'adozione dell'intesa di cui al  comma  2  nonche'  dei  relativi
provvedimenti attuativi da  parte  delle  regioni  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano», le parole: «del decreto-legge  del»
sono sostituite dalle seguenti:  «del  decreto-legge»  e  le  parole:
«convertito in legge» sono sostituite dalla seguente: «convertito»; 
    al comma 4, le parole: «o socio sanitarie» sono sostituite  dalle
seguenti: «o socio-sanitarie»; 
    il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «5. Il numero 2) della lettera b)  del  comma  1  dell'articolo
4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022,  n.  198,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e' abrogato». 
  Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 15-bis (Ulteriori misure per fare fronte alla grave carenza
di operatori di interesse sanitario). - 1. Per le medesime  finalita'
di cui al comma 1 dell'articolo 15 del presente decreto e al fine  di
fare fronte alla grave carenza di operatori di interesse sanitario in
tutto il territorio nazionale sia in ambito pubblico  sia  in  ambito
privato,  con  particolare  riferimento  al  settore  della  medicina
sportiva, all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il
comma 4-bis e' aggiunto il seguente: 
      "4-ter. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo  e
fatta salva la posizione di  coloro  che  sono  iscritti  nell'elenco
speciale di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della  salute
9 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  212  del  10
settembre 2019, possono iscriversi  nel  citato  elenco  speciale  ad
esaurimento coloro che, sulla base di corsi triennali attivati  entro
il   31   dicembre   2018,   abbiano   conseguito   il   titolo    di
massofisioterapista,   anche   se   abbiano    svolto    un'attivita'
professionale  per   un   periodo   inferiore   a   trentasei   mesi.
L'iscrizione, da effettuare entro il  30  giugno  2023,  avviene  con
riserva  e  diviene  definitiva  solo  a   seguito   del   comprovato
svolgimento di un'attivita' professionale per un  periodo  minimo  di
trentasei mesi, anche non continuativi, da  completare  entro  il  30
giugno 2026". 
    Art. 15-ter (Disposizioni  in  materia  di  accesso  ai  concorsi
pubblici  per  dirigente  medico  odontoiatra  e  alle  funzioni   di
specialista  odontoiatra   ambulatoriale   del   Servizio   sanitario
nazionale nonche' di attivita' di medicina  estetica).  -  1.  Per  i
laureati in odontoiatria e protesi  dentaria  e  per  i  laureati  in
medicina e chirurgia abilitati  all'esercizio  della  professione  di
odontoiatra, e' abolito il requisito della specializzazione  ai  fini
della  partecipazione  ai  concorsi  pubblici  per  dirigente  medico
odontoiatra e ai  fini  dell'accesso  alle  funzioni  di  specialista
odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale. 
    2. La lettera b) del comma 1 e il comma 2  dell'articolo  28  del
regolamento  recante  la  disciplina  concorsuale  per  il  personale
dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, sono abrogati. 
    3.  All'articolo  8,  comma  1,  lettera  h-ter),   del   decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole:  ".  Il  requisito  della  specializzazione  non  e'
richiesto per l'accesso  alle  funzioni  di  specialista  odontoiatra
ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale". 
    4. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
      a) all'articolo 2, secondo comma, sono aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: "e  possono  esercitare  le  attivita'  di  medicina
estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e
terzo inferiore del viso"; 
      b) all'articolo 4, il terzo comma e' abrogato». 
  All'articolo 16: 
    al comma 1, lettera b): 
      all'alinea, le parole:  «il  comma  2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «il secondo comma»; 
      al capoverso 2, la parola: «2.» e' soppressa e le parole:  «di'
cui» sono sostituite dalle seguenti: «di cui»; 
    dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Al fine di garantire  la  tutela  dell'ordine  e  della
sicurezza pubblica  e  le  esigenze  di  prevenzione  generale  e  di
repressione dei  reati  nonche'  di  assicurare  l'incolumita'  degli
esercenti  le  professioni   sanitarie   operanti   nelle   strutture
ospedaliere pubbliche e private accreditate dotate di un  reparto  di
emergenza-urgenza, presso le strutture  medesime,  in  considerazione
del bacino di utenza e del livello di rischio  della  struttura,  con
ordinanza del questore possono essere costituiti  posti  fissi  della
Polizia di Stato nel rispetto delle vigenti disposizioni di carattere
normativo e ordinamentale in materia  di  articolazioni  territoriali
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, compatibilmente con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»; 
    alla rubrica, le parole: «contrasto  agli  episodi  di  violenza»
sono sostituite dalle seguenti: «contrasto degli atti di violenza». 
  All'articolo 17: 
    al  comma  1,  le  parole:  «della  presente  disposizione»  sono
sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»; 
    al comma 3, primo periodo, le  parole:  «del  contribuente»  sono
sostituite dalle seguenti: «presentata dal contribuente». 
  Dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente: 
    «Art. 17-bis (Disposizioni in materia  di  definizione  agevolata
delle  entrate  regionali  e  degli  enti  locali).  -  1.  Gli  enti
territoriali, nei casi di riscossione diretta  e  di  affidamento  ai
soggetti iscritti  nell'albo  di  cui  all'articolo  53  del  decreto
legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  possono  stabilire,  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  con  le  forme  previste  dalla
legislazione vigente per l'adozione dei propri  atti,  l'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227, 229-bis  e  231,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 
    2.  Con  il  provvedimento  di  cui  al  comma  l   che   dispone
l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1,  comma  231,
della citata legge n. 197 del 2022 gli enti territoriali stabiliscono
anche: 
      a) il numero di rate in cui puo' essere ripartito il  pagamento
e la relativa scadenza; 
      b) le modalita' con cui il debitore manifesta la  sua  volonta'
di avvalersi della definizione agevolata; 
      c) i termini  per  la  presentazione  dell'istanza  in  cui  il
debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare  il
pagamento, nonche' la pendenza di giudizi aventi a oggetto  i  debiti
cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno  a  rinunciare
agli stessi giudizi; 
      d)  il  termine  entro  il  quale  l'ente  territoriale  o   il
concessionario   della   riscossione   trasmette   ai   debitori   la
comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle
somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole  rate
e la scadenza delle stesse. 
    3. A seguito della  presentazione  dell'istanza  sono  sospesi  i
termini di prescrizione e di decadenza per il  recupero  delle  somme
oggetto di tale istanza. 
    4.  In  caso  di  mancato,  insufficiente  o  tardivo  versamento
dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui e' stato  dilazionato
il pagamento delle  somme,  la  definizione  non  produce  effetti  e
riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di  decadenza  per
il recupero  delle  somme  oggetto  dell'istanza.  In  tale  caso,  i
versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo
complessivamente dovuto. 
    5.  Si  applicano  i  commi  240,  ove  compatibile,  246  e  247
dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022. 
    6. Per le regioni a statuto speciale e per le  province  autonome
di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni  del  presente
articolo avviene in conformita' e compatibilmente con le forme e  con
le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti. 
    7. I provvedimenti di cui al comma 1 adottati dagli enti  locali,
in  deroga  all'articolo  13,   commi   15,   15-ter,   15-quater   e
15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo
1, comma 3, del  decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.  360,
all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.
23, e all'articolo 1, comma 767, della legge  27  dicembre  2019,  n.
160, acquistano  efficacia  dalla  data  di  pubblicazione  nel  sito
internet istituzionale dell'ente locale e sono trasmessi al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro  il
31 luglio  2023,  ai  soli  fini  statistici  nonche',  nel  caso  di
affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo  52  del  citato
decreto legislativo n. 446 del 1997, al soggetto affidatario entro il
30 giugno 2023». 
  All'articolo 20: 
    al comma 1, lettera a), le parole: «e' sostituito  dal  seguente»
sono sostituite dalle seguenti: «e'  sostituito  dai  seguenti»,  «la
parola:  «superano»   e'   sostituita   dalle   seguenti:   «superino
l'ammontare di» e dopo le parole: «20 dicembre di ciascun  anno.»  e'
inserito il seguente periodo: «A scelta del contribuente, le rate  di
cui al primo periodo successive alle prime tre possono essere versate
in un massimo di  cinquantuno  rate  mensili  di  pari  importo,  con
scadenza all'ultimo giorno lavorativo di ciascun  mese,  a  decorrere
dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre  di
ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato  al
giorno 20 del mese»; 
    al  comma  3,  le  parole:  «dalla  presente  disposizione»  sono
sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 2». 
  All'articolo 21: 
    al comma 1, lettera a), le parole: «2022,  197»  sono  sostituite
dalle seguenti: «2022, n. 197»; 
    al comma 2: 
      alla  lettera  a),  le  parole:  «all'articolo  4,  del»   sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 4 del»; 
      alla lettera b), le parole: «presidente della repubblica»  sono
sostituite dalle seguenti: «Presidente della Repubblica»; 
      alla rubrica, dopo le parole: «e 179» e' inserito  il  seguente
segno d'interpunzione: «,». 
  All'articolo 22: 
    al comma 1, le parole: «all'Agenzia  delle  entrate-Riscossione.»
sono    sostituite     dalle     seguenti:     «all'Agenzia     delle
entrate-Riscossione». 
  All'articolo 24: 
    al comma 2: 
      al  primo  periodo,  le  parole:   «asbesto   correlate»   sono
sostituite dalla seguente: «asbesto-correlate» e dopo le parole:  «n.
257» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
      al  terzo  periodo,  le  parole:  «a  carico  del  fondo»  sono
sostituite dalle seguenti: «a  carico  del  Fondo  di  cui  al  primo
periodo» e le parole: «sul fondo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«nel medesimo Fondo»; 
    al comma  3,  le  parole:  «30  milioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «4,5 milioni»; 
    al comma 5: 
      al primo periodo, dopo  le  parole:  «21  dicembre  2017»  sono
inserite  le  seguenti:  «,  della  cui  adozione   e'   stata   data
comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017»; 
      al secondo periodo, le parole: «delle Imprese» sono  sostituite
dalle seguenti: «delle imprese» e le parole: «con gli aiuti di Stato»
sono sostituite dalle seguenti: «con  la  disciplina  in  materia  di
aiuti di Stato»; 
    al comma 6: 
      all'alinea, le parole: «5, 6» sono sostituite  dalle  seguenti:
«4-bis, 5, 6, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies» e le parole: «commi  1  e
5» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1 a 5»; 
      alla lettera d), le  parole:  «1,69  milioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «0,79 milioni» e  dopo  la  parola:  «utilizzo»  sono
inserite le seguenti: «di quota parte». 
  Dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente: 
    «Art. 24-bis (Clausola di salvaguardia).  -  1.  Le  disposizioni
della  presente  legge  sono  applicabili  nelle  regioni  a  statuto
speciale  e  nelle  province  autonome  di  Trento   e   di   Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative  norme  di
attuazione,  anche  con  riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3». 
  Alla tabella A: 
    le parole:  «Emilia  Romagna»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Emilia-Romagna». 
  Alla tabella B: 
    dopo la parola: «Regione» sono inserite le seguenti: «o provincia
autonoma»; 
    le  parole:  «Friuli-Venezia  Giulia»   sono   sostituite   dalle
seguenti: «Friuli Venezia Giulia».