Art. 10 
 
        Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici 
 
  1. Al fine di sostenere le  imprese  esportatrici  localizzate  nei
territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire
dal 1 maggio 2023, per i  quali  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio  2023,
del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, la Societa' italiana per  le
imprese all'estero SIMEST S.p.A. e' autorizzata,  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto  e  nel  rispetto  del
regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17  giugno  2014  che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno
in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, all'erogazione
di contributi a fondo perduto, per l'indennizzo dei comprovati  danni
diretti subiti dalle medesime imprese, nei  limiti  della  quota  dei
medesimi danni per la quale non si e' avuto accesso ad altre forme di
ristoro a carico della finanza pubblica. I contributi di cui al primo
periodo non concorrono alla formazione  del  reddito  ai  fini  delle
imposte  sui  redditi  e  del  valore  della   produzione   ai   fini
dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive  (IRAP)  e  non
rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  2. La misura di cui al  comma  1  si  applica  secondo  condizioni,
termini e modalita'  stabiliti  con  una  o  piu'  deliberazioni  del
Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270,  della  legge
27 dicembre 2017, n. 205. 
  3. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere  sulle
giacenze, nel limite massimo di 300 milioni di  euro,  del  conto  di
tesoreria intestato a  SIMEST  per  la  gestione  del  fondo  di  cui
all'articolo 72, comma 1, lettera  d),  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30  dicembre
2021, n. 234.