Art. 11 
 
           Sospensione di termini in favore delle imprese 
 
  1. Per le societa' e le imprese che, alla data del 1° maggio  2023,
avevano la sede operativa nei  territori  indicati  nell'allegato  1,
sono sospesi dal 1° maggio 2023 e  sino  al  30  giugno  2023,  senza
applicazione di sanzioni e interessi: 
    a) i versamenti riferiti al diritto annuale di  cui  all'articolo
18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580; 
    b) gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il  30
giugno 2023; 
    c) il pagamento delle rate  dei  mutui  e  dei  finanziamenti  di
qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni  di  credito  agrario  di
esercizio e di miglioramento e di credito  ordinario,  erogati  dalle
banche, nonche' dagli intermediari finanziari iscritti  nell'albo  di
cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia  bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni  per
contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti
inagibili,  anche  parzialmente,  ovvero  beni  immobili  strumentali
all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale,  agricola  o
professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si  applica
anche ai pagamenti di canoni per contratti di  locazione  finanziaria
aventi   per   oggetto   beni   mobili   strumentali    all'attivita'
imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale. 
  2. Gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese  di  cui  al
comma 1 sono  da  considerarsi  causa  di  forza  maggiore  ai  sensi
dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione
della normativa bancaria  e  delle  segnalazioni  delle  banche  alla
Centrale dei rischi. 
  3. Per le societa' e le imprese aventi sede operativa nei territori
indicati nell'allegato 1, tenute a presentare atti e documenti presso
le Camere di commercio, sono sospesi, a decorrere dal 1° maggio  2023
e fino al 31 luglio 2023, tutti i termini per i relativi  adempimenti
amministrativi e il pagamento  delle  conseguenti  sanzioni  previste
dalla vigente normativa. 
  4. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1,  lettera  a),  e  del
comma 3 sono effettuati in unica soluzione alla ripresa del termine.