Art. 12 
 
Sostegno alle imprese agricole danneggiate dagli  eventi  alluvionali
verificatisi a partire dal 1°  maggio  2023  e  disposizioni  per  la
ripartizione tra le regioni e le province autonome delle somme per il
ristoro  dei  danni  subiti  dalle  imprese  agricole  colpite  dalla
           siccita' verificatasi nel corso dell'anno 2022 
 
  1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice  civile,
ivi comprese le cooperative che svolgono  l'attivita'  di  produzione
agricola, iscritte nel registro delle imprese o  nell'anagrafe  delle
imprese agricole istituita presso le regioni interessate dagli eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e'
stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei
ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio  2023,
che hanno subito danni eccezionali a seguito dei  predetti  eventi  e
che, al verificarsi dell'evento, non  beneficiavano  della  copertura
recata da polizze assicurative a copertura del rischio alluvione alle
produzioni agricole e del rischio piogge alluvionali  alle  strutture
aziendali, possono accedere agli interventi previsti per favorire  la
ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui  all'articolo  5
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche in  deroga  alle
disposizioni  di  cui  al  comma  4  del  medesimo  articolo  5  e  a
complemento degli aiuti erogati dal Fondo mutualistico nazionale  per
la copertura dei danni catastrofali  meteoclimatici  alle  produzioni
agricole causati da alluvione,  gelo  o  brina  e  siccita',  di  cui
all'articolo 1, commi da 515 a 518, della legge 30 dicembre 2021,  n.
234. 
  2. La regione competente attua la procedura  di  delimitazione  dei
territori colpiti dagli eventi alluvionali per i danni alle strutture
aziendali e alle infrastrutture interaziendali con  le  modalita'  di
cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 102  del  2004  e,  nel
rispetto   del   regime   di   aiuto   applicabile,   puo'   chiedere
un'anticipazione a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle
imprese agricole per la continuazione dell'attivita' produttiva,  nei
limiti del 20 per cento della dotazione di cui al comma 5. 
  3. Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali e  alle
infrastrutture interaziendali sono trasmesse alla regione competente,
che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti. Le domande di  aiuto
per i danni alle  produzioni  agricole  sono  trasmesse  al  soggetto
gestore del Fondo  di  cui  al  comma  1,  con  le  stesse  modalita'
stabilite dal regolamento di funzionamento dello  stesso  Fondo,  che
provvede  al  ricevimento,  all'istruttoria  e   all'erogazione   del
relativo aiuto nel limite della disponibilita' di cui al comma 5. 
  4. Ferma restando la richiesta di anticipazione in conformita' alle
disposizioni di cui al comma 2, le risorse di cui  al  comma  5  sono
ripartite  nei  territori  sulla  base  dei   fabbisogni   risultanti
dall'istruttoria delle domande presentate dai beneficiari. 
  5. Le risorse in conto residui del «Fondo di solidarieta' nazionale
- interventi indennizzatori», di  cui  all'articolo  15  del  decreto
legislativo n. 102 del 2004, come  rifinanziato  dall'  articolo  13,
comma 5, del decreto-legge 9 agosto 2022,  n.  115,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono  destinate
agli interventi di cui ai commi 1, 2,  3  e  4,  nel  limite  di  100
milioni di euro per l'anno 2023, dei quali fino a 50 milioni di  euro
per il ristoro dei danni alle produzioni agricole.  Conseguentemente,
le risorse destinate  alla  finalita'  di  cui  all'articolo  13  del
decreto-legge n. 115 del 2022 sono rimodulate in 100 milioni di euro. 
  6. Al fine di consentire la concessione degli  aiuti  alle  imprese
agricole che hanno subito danni dalla siccita' verificatasi nel corso
dell'anno 2022, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge
n. 115 del 2022, entro la scadenza del 30 giugno 2023  stabilita  dal
regime di aiuto di  cui  all'articolo  25  del  regolamento  (UE)  n.
702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, nell'ambito del quale
sono state attivate le provvidenze, in deroga  alle  disposizioni  di
cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004,
la ripartizione delle somme disponibili tra  le  regioni  e  province
autonome di Trento e di Bolzano e' effettuata, entro  il  termine  di
dieci giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,
con  decreto  del   Ministro   dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle foreste. 
  7. La ripartizione di cui  al  comma  6  e'  effettuata  secondo  i
seguenti criteri: 
    a) il 40 per cento della dotazione,  sulla  base  del  fabbisogno
comunicato dalle regioni relativo alle domande istruite; 
    b) il restante 60 per cento, tra le  regioni  per  le  quali  nel
corso del 2022 e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione
alla situazione di deficit idrico, sulla base del fabbisogno relativo
alle domande istruite e da queste comunicato. 
  8. Il Fondo per l'innovazione in agricoltura di cui all'articolo 1,
comma 428, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nella misura  di  10
milioni di euro per l'anno 2023, di 30 milioni  di  euro  per  l'anno
2024 e di 35  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  e'  destinato  a
sostenere gli investimenti e i progetti  di  innovazione  di  cui  al
medesimo   comma   428   realizzati   da    imprese    dei    settori
dell'agricoltura, della zootecnia, della  pesca  e  dell'acquacoltura
con sede operativa nei territori  colpiti  dagli  eccezionali  eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e'
stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei
ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del  25  maggio  2023.  I
criteri  e  le  modalita'  di  attuazione  di  tali  interventi  sono
stabiliti con il decreto di cui  all'articolo  1,  comma  430,  della
legge n. 197 del 2022. 
  9. All'articolo 1, comma 443, della legge n.  197  del  2022,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo  le  parole:  «raccolta  di  legname»  sono  inserite  le
seguenti: «avulso e»; 
    b) le parole: «, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici,
mareggiate e piene» sono soppresse. 
  10. Al commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 3
del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, e' attribuito il compito  di
verificare lo stato di efficienza e di manutenzione  delle  opere  di
bonifica  che  consentono  il  drenaggio   delle   acque   meteoriche
realizzate sull'intero territorio nazionale.