Art. 12 Sostegno alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e disposizioni per la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle somme per il ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole colpite dalla siccita' verificatasi nel corso dell'anno 2022 1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attivita' di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le regioni interessate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, che hanno subito danni eccezionali a seguito dei predetti eventi e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a copertura del rischio alluvione alle produzioni agricole e del rischio piogge alluvionali alle strutture aziendali, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 5 e a complemento degli aiuti erogati dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccita', di cui all'articolo 1, commi da 515 a 518, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 2. La regione competente attua la procedura di delimitazione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali per i danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture interaziendali con le modalita' di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 102 del 2004 e, nel rispetto del regime di aiuto applicabile, puo' chiedere un'anticipazione a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attivita' produttiva, nei limiti del 20 per cento della dotazione di cui al comma 5. 3. Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture interaziendali sono trasmesse alla regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti. Le domande di aiuto per i danni alle produzioni agricole sono trasmesse al soggetto gestore del Fondo di cui al comma 1, con le stesse modalita' stabilite dal regolamento di funzionamento dello stesso Fondo, che provvede al ricevimento, all'istruttoria e all'erogazione del relativo aiuto nel limite della disponibilita' di cui al comma 5. 4. Ferma restando la richiesta di anticipazione in conformita' alle disposizioni di cui al comma 2, le risorse di cui al comma 5 sono ripartite nei territori sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande presentate dai beneficiari. 5. Le risorse in conto residui del «Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori», di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004, come rifinanziato dall' articolo 13, comma 5, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono destinate agli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2023, dei quali fino a 50 milioni di euro per il ristoro dei danni alle produzioni agricole. Conseguentemente, le risorse destinate alla finalita' di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 115 del 2022 sono rimodulate in 100 milioni di euro. 6. Al fine di consentire la concessione degli aiuti alle imprese agricole che hanno subito danni dalla siccita' verificatasi nel corso dell'anno 2022, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022, entro la scadenza del 30 giugno 2023 stabilita dal regime di aiuto di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, nell'ambito del quale sono state attivate le provvidenze, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, la ripartizione delle somme disponibili tra le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e' effettuata, entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. 7. La ripartizione di cui al comma 6 e' effettuata secondo i seguenti criteri: a) il 40 per cento della dotazione, sulla base del fabbisogno comunicato dalle regioni relativo alle domande istruite; b) il restante 60 per cento, tra le regioni per le quali nel corso del 2022 e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico, sulla base del fabbisogno relativo alle domande istruite e da queste comunicato. 8. Il Fondo per l'innovazione in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 428, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 30 milioni di euro per l'anno 2024 e di 35 milioni di euro per l'anno 2025, e' destinato a sostenere gli investimenti e i progetti di innovazione di cui al medesimo comma 428 realizzati da imprese dei settori dell'agricoltura, della zootecnia, della pesca e dell'acquacoltura con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del 25 maggio 2023. I criteri e le modalita' di attuazione di tali interventi sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 430, della legge n. 197 del 2022. 9. All'articolo 1, comma 443, della legge n. 197 del 2022, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «raccolta di legname» sono inserite le seguenti: «avulso e»; b) le parole: «, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene» sono soppresse. 10. Al commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, e' attribuito il compito di verificare lo stato di efficienza e di manutenzione delle opere di bonifica che consentono il drenaggio delle acque meteoriche realizzate sull'intero territorio nazionale.