Art. 13 
 
               Interventi urgenti in materia sanitaria 
 
  1.  Al  fine  di  provvedere  ad   interventi   di   ripristino   e
consolidamento  delle  strutture  sanitarie  e   ad   interventi   di
riattivazione e potenziamento infrastrutturale  e  tecnologico  della
rete dell'emergenza ospedaliera e territoriale nei territori  di  cui
all'allegato 1 del presente decreto,  e'  autorizzato  un  contributo
pari a 8 milioni di  euro  per  l'anno  2023  a  valere  sull'importo
fissato dall'articolo 20 della legge  11  marzo  1988,  n.  67,  come
rifinanziato dall'articolo 1, comma  555,  della  legge  30  dicembre
2018, n. 145, e sulle disponibilita' recate  dall'articolo  1,  comma
263, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell'ambito delle  risorse
non ancora ripartite alle  regioni.  I  trasferimenti  sono  disposti
sulla base di un piano  dei  fabbisogni  approvato  con  decreto  del
Ministro della salute. 
  2. I crediti formativi del triennio  2023-2025,  da  acquisire,  ai
sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre  1992,
n. 502, e dell'articolo 2,  commi  da  357  a  360,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attivita' di formazione  continua
in medicina, si intendono gia' maturati in ragione di  un  terzo  per
tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n.
3,  che  hanno  svolto  in  maniera  documentata  la  loro  attivita'
professionale nei  territori  dei  comuni  indicati  nell'allegato  1
durante il periodo dell'emergenza. Il conseguimento di  tali  crediti
e' computato proporzionalmente al periodo di attivita' svolta su base
annua. 
  3. Fino al 31 agosto 2023 e  nei  comuni  di  cui  all'allegato  1,
l'operatore di animali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 24),
del regolamento(UE) 2016/429, del Parlamento europeo e del  Consiglio
del  9  marzo  2016,  tenuto  alle  registrazioni  nella  Banca  dati
nazionale (BDN) di cui all'articolo  2,  comma  1,  lettera  b),  del
decreto  legislativo  5  agosto  2022,   n.   134,   ottempera   alle
disposizioni di cui all'articolo 9 del medesimo decreto  legislativo,
entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato e  in  deroga
alle tempistiche prescritte dallo stesso articolo 9. 
  4. Fino al 31 agosto 2023, non si applicano per gli adempimenti  di
cui al comma  3,  effettuati  entro  trenta  giorni  successivi  alla
scadenza del termine previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo
n. 134 del 2022, le sanzioni di  cui  all'articolo  18  del  medesimo
decreto legislativo. 
  5.  Resta  fermo  l'obbligo  per  l'operatore  di  identificare   e
registrare gli animali prima delle  movimentazioni  in  uscita  dallo
stabilimento. Sono esclusi da tale obbligo i casi di spostamento  per
immediato  pericolo  per  la  vita   degli   animali   e   per   tali
movimentazioni deve essere informato il servizio  veterinario  locale
territorialmente competente.