Art. 15 
 
          Criteri di remunerazione per i servizi educativi, 
           socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari 
 
  1. Per i mesi  di  maggio,  giugno  e  luglio  2023,  le  pubbliche
amministrazioni possono  provvedere  in  favore  degli  enti  gestori
privati     alla     remunerazione     dei     servizi     educativi,
socio-assistenziali, socio-sanitari non erogati in conseguenza  degli
eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023,  per  i
quali e' stato dichiarato lo stato  di  emergenza  con  delibere  del
Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25
maggio 2023, secondo il numero di prestazioni  erogate  nel  mese  di
aprile 2023. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche
alle strutture sanitarie private accreditate destinatarie di apposito
budget per l'anno 2023, nell'ambito degli accordi e dei contratti  di
cui all'articolo 8-quinquies  del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502, ferma restando la  garanzia  dell'equilibrio  economico
del Servizio sanitario regionale e, comunque, nei limiti del predetto
budget previsto per l'anno 2023.  Previo  accordo  tra  le  pubbliche
amministrazioni e gli enti di cui  al  primo  e  secondo  periodo,  i
servizi educativi,  socio-assistenziali,  socio-sanitari  e  sanitari
possono essere riconvertiti in tutto o in parte in altra forma, dando
priorita' ad interventi a domicilio.