Art. 16 
 
Interventi urgenti per il risanamento delle  infrastrutture  sportive
                  nelle aree colpite dall'alluvione 
 
  1. Al fine di  consentire  in  tempi  celeri  il  ripristino  degli
impianti  sportivi  siti  nei  territori  interessati  dagli   eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e'
stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei
ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio  2023,
una quota del Fondo «Sport e Periferie», istituito dall'articolo  15,
comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e reso  strutturale
ai sensi dell'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, pari a 5  milioni  di  euro  nell'anno  2023,  e'  destinata  al
risanamento    delle    infrastrutture    sportive    particolarmente
danneggiate. 
  2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto, sulla base della ricognizione delle  infrastrutture
sportive  danneggiate,  con  provvedimento  dell'Autorita'   politica
delegata in materia  di  sport,  d'intesa  con  il  Presidente  della
Regione competente in cui ricadono le infrastrutture interessate,  e'
emanato un piano di interventi prioritari e urgenti nei territori  di
cui al comma 1, nei limiti della quota della dotazione del  fondo  di
cui comma 1. I  predetti  interventi  sono  monitorati  attraverso  i
sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale  dello
Stato e identificati con il  Codice  unico  di  progetto  (CUP),  con
indicazione del cronoprogramma procedurale e del soggetto  attuatore.
Ai fini attuativi, l'Autorita' politica delegata in materia di  sport
puo' avvalersi di Sport e salute S.p.a., con oneri a carico del Fondo
Sport e periferie e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a  carico
della finanza pubblica.