Art. 17 
 
Misure di sostegno al comparto turistico per la ripresa  economica  e
                   per il ristoro dei danni subiti 
 
  1. Al fine di assicurare la ripresa delle attivita' produttive e di
garantire il ristoro  dei  danni  subiti  dagli  operatori  economici
aventi  sede  operativa  nei  territori  interessati   dagli   eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e'
stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei
ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio  2023,
e' istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un
Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per  l'anno  2023,  da
destinare alle imprese dei predetti territori, per il sostegno  delle
attivita' turistiche e ricettive, ivi inclusi i porti turistici,  gli
stabilimenti  termali  e  balneari,  i  parchi  tematici,  i   parchi
divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonche'  della
ristorazione. 
  2. Con decreto  del  Ministro  del  turismo,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottarsi  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
definiti i criteri di determinazione, le modalita' di assegnazione  e
le procedure di erogazione delle risorse  di  cui  al  comma  1,  nel
rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. 
  3. Agli oneri determinati dal presente articolo, pari a 10  milioni
di  euro  per  l'anno  2023,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente,
di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30  dicembre  2021,  n.
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