Art. 18 
 
        Rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali 
 
  1. Per la tempestiva realizzazione degli  interventi  piu'  urgenti
previsti dalle lettere a), b) e c) dell'articolo  25,  comma  2,  del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sul territorio  interessato
dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1°  maggio  2023,
per i quali e' stato dichiarato lo stato di  emergenza  con  delibere
del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23  maggio  2023  e
del   25   maggio   2023,   nonche'   per   l'immediato   avvio   del
ricondizionamento e reintegro, in termini urgenti,  dei  materiali  e
delle   attrezzature   impiegate,   allo   scopo   di    ricostituire
tempestivamente la  piena  capacita'  operativa  delle  componenti  e
strutture operative del Servizio nazionale della  protezione  civile,
il Fondo per le emergenze nazionali, previsto  dall'articolo  44  del
medesimo decreto legislativo, e' incrementato  nella  misura  di  200
milioni di euro nell'anno 2023. 
  2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 25,  comma
2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.  1,  da  eseguire  nei
territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi metereologici
verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i  quali  e'  stato
dichiarato lo stato di  emergenza  con  delibere  del  Consiglio  dei
ministri del 16 settembre 2022 e del 19  ottobre  2022  e  successive
modifiche ed estensioni, si provvede con  le  modalita'  e  a  valere
sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui  all'articolo
12-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n.  176,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6  e  all'articolo  1,
comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per
l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 22.