Art. 19 
 
          Procedure di somma urgenza e di protezione civile 
 
  1. In caso di somma urgenza relativa  all'immediata  esecuzione  di
lavori o all'immediata acquisizione di servizi e forniture  necessari
a fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a partire  dal  1°
maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo  stato  di  emergenza
con delibere del Consiglio dei ministri del 4  maggio  2023,  del  23
maggio 2023 e del 25 maggio 2023, si  applicano,  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto,  le  disposizioni  di
cui all'articolo 140 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in
deroga all'articolo 229, comma 2, del medesimo decreto legislativo. 
  2. Agli appalti pubblici di lavori,  forniture  e  servizi  per  la
realizzazione degli interventi previsti dall'articolo  25,  comma  2,
lettere a), b) e c), del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,
necessari  a  fronteggiare  gli  eventi  alluvionali  verificatisi  a
partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo  stato
di emergenza con delibere del Consiglio dei  ministri  del  4  maggio
2023, del 23 maggio 2023 e  del  25  maggio  2023,  si  applicano,  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  le
disposizioni di cui all'articolo 140, commi 6, 7 e  11,  del  decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in deroga all'articolo  229,  comma
2, del medesimo decreto legislativo.