Art. 2 
 
       Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale 
 
  1. Le udienze dei procedimenti civili e penali fissate  tra  il  16
maggio 2023 e il 31 maggio 2023 innanzi ai tribunali di Ravenna e  di
Forli' e presso gli uffici del giudice di pace di Faenza, di Lugo, di
Ravenna e di Forli', sono rinviate d'ufficio a data successiva al  31
maggio 2023, salvo quelle  che  si  siano  regolarmente  tenute  alla
presenza di tutte le parti. 
  2. Dal 16 maggio 2023 al 31 maggio 2023 e' sospeso il  decorso  dei
termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e
penali pendenti presso gli uffici giudiziari di cui al  comma  1.  Si
intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i  termini  per  la
proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei  procedimenti
esecutivi,  per  le  impugnazioni  e,  in  genere,  tutti  i  termini
procedurali. Ove il decorso  del  termine  abbia  inizio  durante  il
periodo di sospensione, l'inizio stesso e'  differito  alla  fine  di
detto periodo. Quando il termine e' computato a ritroso e  ricade  in
tutto o in parte nel periodo di sospensione, e' differita l'udienza o
l'attivita' da cui decorre il  termine  in  modo  da  consentirne  il
rispetto. 
  3.  Fermo  quanto  disposto  dai  commi  1  e  2,  le  udienze  dei
procedimenti civili e penali fissate tra la data del 1° maggio 2023 e
quella del 31 luglio 2023 davanti a tutti gli uffici  giudiziari,  in
cui almeno una delle  parti,  alla  data  del  1°  maggio  2023,  era
residente,  domiciliata  o  aveva   sede   nei   territori   indicati
nell'allegato 1, sono  rinviate,  su  istanza  della  predetta  parte
proposta in qualunque forma, a data successiva  al  31  luglio  2023,
salvo quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di  tutte
le parti. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano  anche
nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio  legale
nei territori stessi, su istanza del predetto difensore  proposta  in
qualunque forma, a condizione che  la  nomina  sia  anteriore  al  1°
maggio 2023. 
  4. Per i soggetti che alla data  del  1°  maggio  2023  avevano  la
residenza,  il  domicilio,  la  sede  legale,  la  sede  operativa  o
esercitavano  la  propria  attivita'  lavorativa,  produttiva  o   di
funzione nei territori  indicati  nell'allegato  1,  il  decorso  dei
termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali,
comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione  ed
eccezione, e' sospeso dal 1° maggio 2023 fino al  31  luglio  2023  e
riprende a decorrere dalla fine del periodo di  sospensione.  Ove  il
decorso abbia inizio durante  il  periodo  di  sospensione,  l'inizio
stesso e' differito alla fine  del  periodo.  Quando  il  termine  e'
computato a ritroso e ricade in tutto  o  in  parte  nel  periodo  di
sospensione, e' differita l'udienza o l'attivita' da cui  decorre  il
termine in modo da consentirne il rispetto.  Sono  altresi'  sospesi,
per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini
relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali,  nonche'
i termini di notificazione dei processi verbali,  di  esecuzione  del
pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attivita' difensiva  e
per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Per
il medesimo periodo dal 1° maggio 2023 fino  al  31  luglio  2023  e'
altresi' sospeso il decorso del termine di cui all'articolo  124  del
codice penale in relazione alle querele dei soggetti di cui al  primo
periodo. 
  5. Nei riguardi dei soggetti di  cui  al  comma  4,  i  termini  di
scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 1° maggio 2023  fino
al 31 luglio 2023, relativi a vaglia cambiari, a cambiali  e  a  ogni
altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva,  sono  sospesi
per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore  di  debitori  e
obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la  facolta'
degli stessi di rinunciarvi. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3  e  4  non  operano  nei
seguenti casi: 
    a) cause relative ai diritti delle persone minorenni, al  diritto
all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile  o
ad obbligazioni alimentari; procedimenti cautelari; procedimenti  per
l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di  amministrazione
di sostegno, di interdizione e di inabilitazione; procedimenti di cui
all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di
cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194;  procedimenti
per l'adozione di ordini di protezione contro  gli  abusi  familiari;
procedimenti   di   convalida   dell'espulsione,   allontanamento   e
trattenimento di cittadini di  Paesi  terzi  e  dell'Unione  europea;
procedimenti di cui agli articoli  283,  351  e  373  del  codice  di
procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23
e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e, in genere,
tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione puo' produrre grave
pregiudizio alle parti. In quest'ultimo  caso,  la  dichiarazione  di
urgenza e' fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato
in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile  e,
per le cause gia' iniziate, con provvedimento del giudice istruttore,
egualmente non impugnabile; 
    b)  procedimenti  di  convalida  dell'arresto  o  del   fermo   o
dell'ordine  di  allontanamento  immediato  dalla   casa   familiare,
procedimenti nei quali nel periodo di  sospensione  o  nei  sei  mesi
successivi scadono i termini di cui all'articolo 304,  comma  6,  del
codice di procedura  penale,  procedimenti  per  la  consegna  di  un
imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile
2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo
I del titolo  II  del  libro  XI  del  codice  di  procedura  penale,
procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o e'
pendente  la  richiesta  di  applicazione  di  misure  di   sicurezza
detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i  proposti  o  i  loro
difensori espressamente  richiedono  che  si  proceda,  altresi'  nei
seguenti casi: 
      1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i  casi  di
sospensione  cautelativa   delle   misure   alternative,   ai   sensi
dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; 
      2) procedimenti in cui sono applicate  misure  cautelari  o  di
sicurezza; 
      3) procedimenti per l'applicazione di misure di  prevenzione  o
nei quali sono disposte misure di prevenzione; 
    c) procedimenti che  presentano  carattere  di  urgenza,  per  la
necessita'  di  assumere  prove  indifferibili,  nei  casi   di   cui
all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione  di
urgenza e' fatta dal  giudice  o  dal  presidente  del  collegio,  su
richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile. 
  7. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei  termini
ai sensi dei commi 2  e  4  sono  altresi'  sospesi,  per  lo  stesso
periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli
303 e 308 del codice di procedura penale. 
  8. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge  24  marzo
2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del  comma  1  non  si
tiene conto del periodo compreso tra la data originaria  dell'udienza
rinviata e il 31 maggio 2023 e nei procedimenti rinviati a norma  del
comma 3  non  si  tiene  conto  del  periodo  compreso  tra  la  data
originaria  dell'udienza  rinviata  e  il   31   luglio   2023.   Nei
procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 2 non
si tiene conto del periodo compreso tra il 16 maggio  2023  e  il  31
maggio 2023 e nei procedimenti i cui termini  sono  stati  sospesi  a
norma del comma 4 non si tiene conto del periodo compreso tra  il  1°
maggio 2023 e il 31 luglio 2023. 
  9. Ferma restando la possibilita' di ricorrere  agli  istituti  che
disciplinano le assenze,  fino  alla  data  del  31  luglio  2023  il
personale appartenente all'amministrazione giudiziaria,  residente  o
domiciliato  nei  territori  indicati  nell'allegato   1,   che   sia
impossibilitato a recarsi presso il luogo di lavoro, puo' svolgere la
propria prestazione lavorativa in regime di lavoro agile anche  nella
forma semplificata di cui all'articolo 87, comma 1, lettera  b),  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da  concordare  con  il  dirigente
dell'ufficio di appartenenza. La  prestazione  lavorativa  in  lavoro
agile puo' essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella
disponibilita'   del   dipendente,   qualora   non   siano    forniti
dall'amministrazione. Se, in conseguenza degli eventi calamitosi, non
risulta possibile ricorrere alle modalita'  di  cui  al  primo  e  al
secondo periodo, l'amministrazione  puo'  motivatamente  esentare  il
personale  dipendente  dal  servizio  per   il   tempo   strettamente
necessario. Il periodo di esenzione costituisce servizio  prestato  a
tutti gli effetti di legge.