Art. 20 
 
  Proroga di termini per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali 
 
  1.  Con  riferimento  all'anno  2022,   per   i   comuni   indicati
nell'allegato 1, il raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui
all'articolo  1,  comma  449,  lettere  d-quinquies),   d-sexies)   e
d-octies), della legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  e'  certificato
attraverso  la  compilazione  delle   schede   di   monitoraggio   da
trasmettere  digitalmente  alla  SOSE  -  Soluzioni  per  il  sistema
economico S.p.A. entro il 31 luglio 2023. 
  2. Per i  comuni  indicati  nell'allegato  1,  il  termine  di  cui
all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio  2022,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n.  25,  e'
prorogato al 31 luglio 2023. 
  3. Per i comuni indicati nell'allegato  1,  che  non  hanno  ancora
approvato il rendiconto 2022, il termine  di  cui  all'articolo  227,
comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' differito
al 30 giugno 2023. 
  4. Per i comuni indicati nell'allegato  1,  che  non  hanno  ancora
provveduto alla trasmissione dei dati contabili del  rendiconto  2022
alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, il  termine  di  cui
all'articolo 4,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze del 12 maggio  2016,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio  2016,  e'  prorogato  al  31
luglio 2023.