Art. 21 
 
Disposizioni urgenti in materia di beni mobili giacenti e in  materia
                              di giochi 
 
  1. Per l'anno  2023,  al  fine  di  finanziare  gli  interventi  di
protezione civile conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi  a
partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo  stato
di emergenza con delibere del Consiglio dei  ministri  del  4  maggio
2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, l'Agenzia delle dogane
e dei monopoli e' autorizzata a disporre la vendita, tramite istituti
di vendite giudiziarie, anche in  deroga  alla  disposizione  di  cui
all'articolo 301, comma 4, del testo unico delle leggi  doganali,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23  gennaio  1973,  n.
43, dei beni mobili oggetto di confisca amministrativa ai sensi degli
articoli 295-bis, comma 3, e 301, comma 1, del medesimo testo  unico,
ai sensi dell'articolo 198, paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  n.
952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre  2013,
compresi quelli utilizzati dalla  predetta  Agenzia  o  dalla  stessa
assegnati ad  altre  amministrazioni.  Dall'attuazione  del  presente
comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
  2. I  proventi  della  vendita  dei  beni  di  cui  al  comma  1  o
dell'importo dovuto in caso di riscatto ai  sensi  dell'articolo  337
del regolamento di cui al regio decreto 13 febbraio 1896, n.  65,  al
netto dei tributi e dei dazi eventualmente  dovuti,  in  deroga  alle
vigenti disposizioni sulla contabilita' dello Stato e  delle  agenzie
fiscali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, per la quota eccedente l'importo di 5 milioni  di  euro,
al Fondo di cui all'articolo 44, del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo  337
del testo unico delle leggi doganali di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. 
  3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 cessano di avere  efficacia  il
31 dicembre 2023. 
  4. Nell'anno 2023, l'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli,  con
propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni  dalla  data
di entrata in vigore  del  presente  decreto,  istituisce  estrazioni
settimanali  aggiuntive  del  gioco  del  Lotto  e  del   gioco   del
Superenalotto. Le maggiori entrate derivanti dal primo  periodo  sono
destinate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo  44
del codice della protezione civile di cui al  decreto  legislativo  2
gennaio  2018,  n.  1,  per  finanziare  interventi  a  favore  delle
popolazioni dei territori di cui all'allegato 1 del presente decreto.