Art. 22 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. E' abrogato l'articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. 
  2. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 10,12 milioni di euro per l'anno 2024 e  2,84
milioni di euro per l'anno 2028. 
  3. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 5, 6, 8, 18 e dal comma 2
del presente articolo, determinati in  507.138.598  euro  per  l'anno
2023, 10.120.000 euro per l'anno 2024 e  2.840.000  euro  per  l'anno
2028, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa
a 530.648.598 euro per l'anno 2023, e, in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto, a 536.158.598 euro per l'anno 2023, si provvede: 
    a) quanto a  404  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente utilizzo  delle  risorse  rivenienti  dall'abrogazione
della disposizione di cui al comma 1; 
    b) quanto a 126,70 milioni di  euro  per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge  30  marzo  2023,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56; 
    c) quanto a 10,12 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,84  milioni
di euro per l'anno 2028, in termini  di  fabbisogno  e  indebitamento
netto, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori
entrate derivanti dall'articolo 1, commi 4, 8 e 9; 
    d) quanto a 10,12 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,84  milioni
di euro per  l'anno  2028,  mediante  corrispondente  utilizzo  delle
minori spese derivanti dall'articolo 1, commi 4, 8 e 9; 
    e) quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2023,  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto,  mediante  corrispondente  utilizzo
delle minori spese derivanti dall'articolo 7 comma 11, lettera d). 
  4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni  di  bilancio,  anche  in  conto  residui.  Il   Ministero
dell'economia e delle  finanze,  ove  necessario,  puo'  disporre  il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria,  la  cui  regolarizzazione  e'
effettuata con l'emissione di  ordini  di  pagamento  sui  pertinenti
capitoli di spesa.