Art. 4 
 
Misure urgenti in materia  di  sospensione  dei  procedimenti  e  dei
                       termini amministrativi 
 
  1. Per il periodo dal  1°  maggio  2023  al  31  agosto  2023,  nei
confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio  2023  avevano  la
residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei
territori indicati nell'allegato 1,  sono  sospesi  tutti  i  termini
ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali,  finali  ed
esecutivi   relativi   a   procedimenti   amministrativi,    comunque
denominati,  pendenti  alla  data  del  1°  maggio  2023  o  iniziati
successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori e quelli
relativi  ai  termini  per  la   presentazione   della   domanda   di
partecipazione a procedure concorsuali, ad esclusione dei  termini  e
dei procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate
per il coordinamento e la gestione dello stato di  emergenza  di  cui
alle delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio  2023,  del  23
maggio e del 25 maggio 2023. 
  2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, sono altresi' sospesi
tutti   i   termini    ordinatori    o    perentori,    propedeutici,
endoprocedimentali,  finali  ed  esecutivi  relativi  a  procedimenti
amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio
2023 o iniziati successivamente  a  tale  data,  ivi  inclusi  quelli
sanzionatori, presso i comuni di cui all'allegato 1. 
  3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, sono prorogati o differiti,  per
il tempo corrispondente,  i  termini  di  formazione  della  volonta'
conclusiva   dell'amministrazione   nelle    forme    del    silenzio
significativo previste dall'ordinamento. 
  4. Per i candidati ammessi a partecipare ai concorsi per  l'accesso
al pubblico impiego, residenti o  domiciliati  ai  fini  delle  prove
selettive nei territori indicati nell'allegato 1, le  amministrazioni
che hanno in calendario  lo  svolgimento  di  prove  concorsuali  nel
periodo compreso tra il 16 maggio 2023 e il 31  agosto  2023  possono
prevedere lo svolgimento di apposite prove di  recupero,  su  istanza
del  candidato  che,  per  condizioni  di  oggettiva   impossibilita'
derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire
dal 1° maggio 2023, per i quali  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio  2023,
del 23 maggio 2023 e  del  25  maggio  2023,  non  sia  in  grado  di
partecipare alle predette prove concorsuali. I candidati  di  cui  al
periodo precedente, che non hanno potuto partecipare ai concorsi  che
si sono svolti nel periodo compreso tra il 16 maggio 2023 e  la  data
di entrata in vigore del presente decreto,  presentano  l'istanza  di
cui al presente comma entro i dieci giorni successivi  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  5. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura  organizzativa
idonea ad assicurare comunque  la  ragionevole  durata  e  la  celere
conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, anche sulla  base
di motivate istanze degli interessati e con priorita' per  quelli  da
considerare urgenti, potendo ricorrere al  piu'  ampio  utilizzo  del
lavoro agile, anche in deroga ai contratti  collettivi  nazionali  di
lavoro vigenti, fino al 31 dicembre 2023. Fino al 31 agosto 2023, per
il  personale  dipendente  delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, che, per condizioni di oggettiva impossibilita' derivanti  dagli
eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal  1°  maggio
2023, per i quali e' stato  dichiarato  lo  stato  di  emergenza  con
delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23  maggio
2023 e del 25 maggio 2023, non  sia  in  condizione  di  svolgere  la
prestazione lavorativa neppure  attraverso  la  modalita'  agile,  il
periodo di assenza dal servizio e' considerato  servizio  prestato  a
tutti gli  effetti  di  legge  e  l'amministrazione  non  corrisponde
l'indennita' sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non  e'
computabile nel limite di  cui  all'articolo  37,  terzo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
  6. Nei territori dei comuni di cui all'allegato 1, per  il  periodo
dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, sono sospesi i termini  per  la
fornitura dei dati ai sensi dell'articolo 7,  comma  1,  del  decreto
legislativo 6 settembre  1989,  n.  322,  quelli  per  l'avvio  e  lo
svolgimento   delle   indagini   statistiche   in   corso    condotte
dall'Istituto  nazionale  di  statistica   (ISTAT)   e   i   connessi
adempimenti gravanti sugli organi di rilevazione e  sulle  unita'  di
rilevazione, in deroga al Programma statistico nazionale in vigore di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989,  nonche'
le attivita' di accertamento e sanzionatorie di cui agli articoli 7 e
11 del medesimo decreto legislativo n. 322  del  1989.  Nei  predetti
casi e per il medesimo periodo sono altresi' prorogati i termini  per
il pagamento delle sanzioni irrogate dall'ISTAT  per  le  rilevazioni
concluse prima del 1° maggio 2023. 
  7. Le disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano  ai
procedimenti  relativi  al  raggiungimento  dei  traguardi  e   degli
obiettivi previsti  dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza
approvato con decisione di esecuzione del  Consiglio  del  13  luglio
2021, nonche' a quelli relativi alla realizzazione  degli  interventi
previsti dal Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1  del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.