Art. 5 
 
Misure a sostegno delle istituzioni scolastiche dei territori colpiti
                           dall'emergenza 
 
  1. Al fine di  consentire  la  tempestiva  ripresa  della  regolare
attivita' didattica nelle istituzioni scolastiche che hanno sede  nei
territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire
dal 1° maggio 2023, per i quali  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio  2023,
del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nello  stato  di  previsione
del Ministero dell'istruzione e del merito  e'  istituito  un  fondo,
denominato  «Fondo  straordinario  a   sostegno   della   continuita'
didattica», con lo stanziamento di 20  milioni  di  euro  per  l'anno
2023, finalizzato, tra l'altro, all'acquisizione di beni,  servizi  e
lavori funzionali a garantire la continuita' didattica e a potenziare
e supportare  la  didattica  a  distanza,  nonche'  di  attrezzature,
arredi, servizi di pulizia, interventi urgenti  di  ripristino  degli
spazi  interni  ed  esterni,   servizi   di   trasporto   sostitutivo
temporaneo, locazione di spazi e noleggio  di  strutture  temporanee.
Con decreto del Ministro dell'istruzione e del  merito,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' definito il riparto
delle risorse di cui al presente comma tra le istituzioni scolastiche
interessate dall'emergenza. 
  2. Fino al 31 agosto 2023, le istituzioni  scolastiche  interessate
procedono all'acquisizione dei beni, servizi e lavori di cui al comma
1, di qualsiasi importo, operando in deroga ad ogni  disposizione  di
legge diversa  da  quella  penale,  fatto  salvo  il  rispetto  delle
disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
nonche'  dei   vincoli   inderogabili   derivanti   dall'appartenenza
all'Unione europea. Nei casi di cui al presente comma, le istituzioni
scolastiche possono altresi' derogare all'utilizzo  di  strumenti  di
cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, all'articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2019, n.  160
e all'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  3. Con una o piu' ordinanze  del  Ministro  dell'istruzione  e  del
merito  possono  essere  adottate,  anche  in  deroga  alle   vigenti
disposizioni normative, specifiche misure  volte  ad  autorizzare  lo
svolgimento a distanza delle  attivita'  didattiche  e  delle  sedute
degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di
ogni grado, nonche' ad assicurare la validita'  dell'anno  scolastico
2022/2023 per gli studenti dei  territori  interessati  dagli  eventi
alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023, per i  quali
e' stato dichiarato  lo  stato  di  emergenza  con  le  delibere  del
Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25
maggio 2023, anche in relazione alla valutazione degli alunni e degli
studenti e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo
e del secondo ciclo di istruzione. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro  per
l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 22.