Art. 6 
 
      Disposizioni in materia di universita' e alta formazione 
 
  1. Al fine di garantire la regolare  prosecuzione  delle  attivita'
didattiche e curriculari,  nonche'  lo  svolgimento  degli  esami  di
profitto e di laurea per gli anni accademici 2021/2022  e  2022/2023,
le universita' e le istituzioni di alta formazione artistica musicale
e coreutica che hanno sede nei  territori  interessati  dagli  eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e'
stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei
ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio  2023,
possono, anche  in  deroga  rispetto  alle  disposizioni  vigenti  in
materia di accreditamento dei corsi  di  studio,  svolgere  attivita'
didattiche ed esami con modalita' a distanza,  prestando  particolare
attenzione  alle  esigenze  degli  studenti   con   disabilita'.   Le
istituzioni di cui al primo periodo, laddove ritenuto necessario e in
ogni  caso  individuandone  le  relative  modalita',  assicurano   il
recupero delle attivita' didattiche, formative e curriculari,  ovvero
di ogni altra prova  o  verifica,  anche  intermedia,  che  risultino
funzionali al completamento del percorso didattico. 
  2. Ferme restando le disposizioni generali di cui all'articolo 1  e
fatto salvo quanto gia' versato, sono  esonerati  dal  pagamento  dei
contributi universitari o delle  tasse  di  iscrizione  previsti  per
l'anno accademico  2022/2023,  escluse  la  tassa  regionale  per  il
diritto allo studio universitario e l'imposta di bollo, gli  studenti
che soddisfano i seguenti requisiti: 
    a)  alla  data  del  1°  maggio  2023,  risultino   residenti   o
domiciliati nei territori indicati nell'allegato 1; 
    b) sono regolarmente iscritti  ad  un  corso  di  laurea,  laurea
magistrale o specialistica ovvero ai corsi  di  primo  o  di  secondo
livello delle istituzioni di alta formazione  artistica,  musicale  e
coreutica. 
  3. Al fine di  dare  sostegno  agli  studenti  iscritti  presso  le
universita' di cui al comma 1, che a seguito degli eventi alluvionali
hanno subito la perdita e il danneggiamento  delle  strumentazioni  e
attrezzature personali di studio e ricerca, nello stato di previsione
del Ministero dell'universita' e della ricerca, e' istituito un Fondo
con una dotazione di 10 milioni di euro nell'anno 2023.  Con  decreto
del Ministro dell'universita' e della  ricerca  per  l'anno  2023  la
somma di cui al primo periodo e'  ripartita  tra  le  universita'  in
proporzione  al  peso  dei  costi  standard  di  formazione  di   cui
all'articolo 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,  utilizzato  ai
fini della assegnazione della quota base attribuita con il Fondo  per
il Finanziamento Ordinario di cui all'articolo 5,  comma  1,  lettera
a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per  l'esercizio  2022.  Le
eventuali somme attribuite e non  assegnate  ai  sensi  del  primo  e
secondo periodo restano nella disponibilita'  delle  universita'  per
l'acquisto di beni e servizi per la didattica. 
  4. Al fine di  dare  sostegno  agli  studenti  iscritti  presso  le
Istituzioni  statali  di  alta  formazione  artistica,   musicale   e
coreutica di cui al comma 1, che a seguito degli  eventi  alluvionali
hanno subito la perdita e il danneggiamento  delle  strumentazioni  e
attrezzature personali di studio e ricerca, nello stato di previsione
del Ministero dell'universita' e della ricerca, e' istituito un Fondo
con una dotazione di 2 milioni di euro nell'anno  2023.  Con  decreto
del Ministro dell'universita' e della  ricerca  per  l'anno  2023  la
somma di cui al primo periodo e' ripartita tra le Istituzioni statali
di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al presente
comma. 
  5. Agli oneri di cui ai commi 3 e 4, pari a 12 milioni di euro  per
l'anno  2023,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
luglio 2021, n. 106. 
  6. La quota del Fondo per  il  finanziamento  ordinario  attribuita
all'Universita' degli studi di Bologna e'  incrementata,  per  l'anno
2023, di 3,5 milioni di euro, al fine di: 
    a) istituire  un  fondo  di  solidarieta'  da  ripartire  tra  il
personale  dipendente,  nonche'  in  favore  di   professori   e   di
ricercatori, anche a tempo determinato, in servizio presso le diverse
sedi dell'Ateneo, residenti  o  domiciliati  nei  territori  indicati
nell'allegato 1; 
    b) erogare in favore delle medesime sedi contributi  destinati  a
sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle
funzionalita'  logistiche  e  strumentali  delle  sedi  situate   nei
territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire
dal 1° maggio 2023, per i quali  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio  2023,
del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. 
  7. Nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della
ricerca e' istituito un fondo, per il 2023, pari  a  3,5  milioni  di
euro, destinato al personale docente e tecnico-amministrativo,  anche
a tempo determinato, in servizio presso  le  Istituzioni  statali  di
alta formazione artistica musicale e coreutica di  cui  al  comma  1,
residente o domiciliato nei territori di cui all'allegato 1,  nonche'
all'erogazione  di  contributi  destinati  a   sostenere   interventi
manutentivi  straordinari  per  il  ripristino  delle   funzionalita'
logistiche e strumentali degli immobili delle  medesime  istituzioni.
Con  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
stabiliti i criteri e le modalita' di riparto del  fondo  di  cui  al
primo periodo. 
  8. I contributi e le provvidenze erogate ai sensi dei commi 6  e  7
non rappresentano reddito da lavoro dipendente  e  devono  intendersi
aggiuntive rispetto a quelle gia' destinate alle ordinarie misure sul
welfare integrativo, senza  effetti  sui  fondi  per  il  trattamento
accessorio. 
  9. Agli oneri derivanti dai commi 2, 6 e 7 pari a  19.528.598  euro
per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 22.