Art. 7 
 
          Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali 
 
  1. Ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del
1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero  lavorano  presso
un'impresa che ha sede legale  od  operativa  in  uno  dei  territori
indicati nell'allegato  1  e  che  sono  impossibilitati  a  prestare
attivita' lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali
dichiarati con delibera dello stato di emergenza  del  Consiglio  dei
ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio  2023,
e' riconosciuta dall'INPS, in ogni caso entro il limite temporale del
31 agosto  2023  ferme  restando  le  durate  massime  stabilite  dal
presente  articolo,  una  integrazione  al  reddito,   con   relativa
contribuzione figurativa, di importo mensile massimo  pari  a  quello
previsto per le integrazioni salariali  di  cui  all'articolo  3  del
decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.   148.   La   medesima
integrazione al reddito e' riconosciuta anche ai  lavoratori  privati
dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al  lavoro,
ove residenti o domiciliati nei medesimi territori  e  ai  lavoratori
agricoli impossibilitati a prestare  l'attivita'  lavorativa  per  il
medesimo evento straordinario. 
  2. L'impossibilita' di recarsi al lavoro, di cui al comma  1,  deve
essere  collegata  a  un  provvedimento  normativo  o  amministrativo
direttamente connesso  all'evento  straordinario  emergenziale,  alla
interruzione o impraticabilita' delle  vie  di  comunicazione  ovvero
alla  inutilizzabilita'  dei  mezzi   di   trasporto,   ovvero   alla
inagibilita'  della  abitazione  di  residenza  o   domicilio,   alle
condizioni di salute di familiari  conviventi,  ovvero  ad  ulteriori
avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo
diverso  da  quello  di  lavoro,   tutti   ricollegabili   all'evento
straordinario  ed  emergenziale.  Tali   condizioni   devono   essere
adeguatamente documentate. 
  3. Ai lavoratori impossibilitati a prestare  attivita'  lavorativa,
di cui al primo periodo del comma 1,  l'integrazione  al  reddito  e'
riconosciuta  per   le   giornate   di   sospensione   dell'attivita'
lavorativa, nel limite massimo di novanta. 
  4. Ai lavoratori  impossibilitati  a  recarsi  al  lavoro,  di  cui
all'ultimo  periodo  del  comma  1,  l'integrazione  al  reddito   e'
riconosciuta per le giornate di  mancata  prestazione  dell'attivita'
lavorativa, fino ad un massimo di quindici giornate. 
  5. Ai lavoratori agricoli, che alla data dell'evento  straordinario
emergenziale  hanno  un  rapporto  di  lavoro  attivo,  e'   concessa
l'integrazione al reddito di cui al comma 1 entro il  limite  massimo
di  novanta   giornate.   Per   i   restanti   lavoratori   agricoli,
l'integrazione al reddito di cui  al  comma  1  e'  concessa  per  un
periodo pari al numero di  giornate  lavorate  nell'anno  precedente,
detratte le giornate lavorate nell'anno in  corso,  entro  il  limite
massimo di novanta. Le integrazioni al reddito  di  cui  al  presente
comma sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni
di disoccupazione agricola. 
  6. I datori di lavoro che presentano domanda per le integrazioni al
reddito disciplinate dal  presente  articolo,  in  conseguenza  degli
eventi alluvionali  di  cui  al  presente  decreto,  sono  dispensati
dall'osservanza degli  obblighi  di  consultazione  sindacale  e  dei
limiti temporali previsti dal decreto legislativo 14 settembre  2015,
n. 148. 
  7. Le integrazioni al reddito di  cui  al  presente  articolo  sono
incompatibili con tutti i trattamenti di  integrazione  salariale  di
cui al  decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.  148,  con  il
trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n.  457,
nonche' con i trattamenti di cui  all'articolo  21,  comma  4,  della
legge 23 luglio 1991, n. 223. 
  8. I  periodi  di  concessione  dell'integrazione  al  reddito,  in
conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito  i  Comuni  di
cui all'allegato 1 del presente decreto, non sono conteggiati ai fini
delle durate massime complessive previste dal decreto legislativo  14
settembre 2015, n. 148, in applicazione dell'articolo  12,  comma  4,
del medesimo decreto legislativo. In relazione alle  integrazioni  al
reddito di cui al presente  articolo  non  e'  dovuto  il  contributo
addizionale di cui all'articolo 5,  comma  1,  del  medesimo  decreto
legislativo. 
  9. Le integrazioni al reddito di  cui  ai  commi  da  1  a  8  sono
concesse nel limite di spesa di 620 milioni di euro per l'anno 2023 e
le medesime sono erogate con pagamento diretto dell'Inps nel rispetto
del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini  e  le
modalita' di presentazione delle domande,  provvede  al  monitoraggio
del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati  dell'attivita'
di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  e
al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attivita' di
monitoraggio  dovesse  emergere,  anche  in   via   prospettica,   il
raggiungimento del complessivo predetto limite di  spesa  l'INPS  non
procede all'accoglimento delle ulteriori  domande  per  l'accesso  ai
benefici in esame 
  10. Alle attivita' di cui al presente articolo l'INPS provvede  con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
  11. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 620  milioni  di  euro
per l'anno 2023, si provvede: 
    a) quanto  a  400  milioni  di  euro  per  l'anno  2023  mediante
corrispondente riduzione del trasferimento a carico  dello  Stato  di
cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
    b)  quanto  a  50  milioni  di  euro  per  l'anno  2023  mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  sociale  per   occupazione   e
formazione  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
    c) quanto a 20 milioni per l'anno  2023  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
    d) quanto  a  150  milioni  di  euro  per  l'anno  2023  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio  2019,  n.  4,
convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 
  12. Qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui al  comma  9
dovessero  emergere   minori   esigenze   finanziarie   rispetto   al
complessivo limite di spesa ivi previsto, le risorse  non  utilizzate
sono ridestinate, fino a 50 milioni di euro, alle finalita' di cui al
comma 11, lettera b), oltre tale misura  alle  finalita'  di  cui  al
comma 11, lettera a), fino a concorrenza dell'importo  ivi  indicato,
anche  ove  necessario  mediante  riassegnazione  alla  spesa  previo
versamento ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del  bilancio  dello
Stato.