Art. 8 
 
             Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi 
 
  1. Per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023,  in  favore
dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti
di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o
professionisti, ivi compresi i  titolari  di  attivita'  di  impresa,
iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza  e  assistenza,
che, alla data del 1°  maggio  2023,  risiedono  o  sono  domiciliati
ovvero  operano,  esclusivamente  o,  nel   caso   degli   agenti   e
rappresentanti,  prevalentemente   in   uno   dei   Comuni   indicati
nell'allegato 1 e che abbiano dovuto sospendere l'attivita'  a  causa
degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1°  maggio  2023,
per i quali e' stato dichiarato lo stato di  emergenza  con  delibere
del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23  maggio  2023  e
del 25 maggio 2023, e' riconosciuta una indennita'  una  tantum,  nel
rispetto della normativa europea e nazionale in materia di  aiuti  di
Stato, pari a  euro  500  per  ciascun  periodo  di  sospensione  non
superiore  a  quindici  giorni  e  comunque  nella   misura   massima
complessiva di euro 3.000. 
  2. L'indennita' di cui  al  comma  1  e'  riconosciuta  ed  erogata
dall'INPS, a domanda adeguatamente documentata, nel limite  di  spesa
complessivo pari a 253,6 milioni di  euro  per  l'anno  2023.  L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo  i
risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Qualora dall'attivita' di monitoraggio dovesse emergere, anche in via
prospettica, il raggiungimento del  complessivo  predetto  limite  di
spesa l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per
l'accesso ai benefici in esame. 
  3. Alle attivita' di cui al presente articolo l'INPS  provvede  con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 253,6 milioni  di  euro
per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 22.