Art. 9 
 
Rafforzamento degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e
  medie imprese nei comuni colpiti dall'alluvione 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31 dicembre 2023, la garanzia del Fondo di cui all'articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  e'
concessa, in favore delle imprese localizzate nei territori  indicati
nell'allegato 1, a titolo gratuito e fino alla misura: 
    a)  nel   caso   di   garanzia   diretta,   dell'80   per   cento
dell'operazione finanziaria. Tale percentuale e' elevabile fino al 90
per cento, in conformita' a  quanto  previsto  dal  regime  di  aiuti
notificato ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per
misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  a   seguito
dell'aggressione  della  Russia  contro  l'Ucraina»   di   cui   alla
comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03; 
    b) nel caso di riassicurazione, del  90  per  cento  dell'importo
dell'operazione finanziaria garantito dal garante di  primo  livello.
Tale percentuale e' elevabile fino al 100 per cento, in conformita' a
quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi  del  «Quadro
temporaneo di crisi e transizione per misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro
l'Ucraina» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C
101/03, a condizione che le garanzie rilasciate dal garante di  primo
livello non superino la percentuale massima di copertura del  90  per
cento e che prevedano il pagamento  di  un  premio  che  tiene  conto
esclusivamente dei costi amministrativi. 
  2. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  nell'ambito
della dotazione del Fondo di garanzia di cui al comma 1, senza  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.