Art. 2 
 
Modificazioni al capo I del titolo IX  del  regolamento  di  servizio
  dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza,  in  materia   di
  tipologie e requisiti  per  il  conferimento  delle  ricompense  al
  personale della Polizia di Stato 
 
  1. Al regolamento di servizio dell'Amministrazione  della  pubblica
sicurezza, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
ottobre 1985, n. 782, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 74 e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 74 
                     Consiglio per le ricompense 
                 per meriti straordinari e speciali 
 
  1. Presso la Direzione  centrale  per  gli  affari  generali  e  le
politiche del personale  della  Polizia  di  Stato  e'  istituito  il
Consiglio per le ricompense per meriti straordinari  e  speciali.  Il
Consiglio per  le  ricompense  per  meriti  straordinari  e  speciali
esprime un parere  obbligatorio  sulle  proposte  di  promozione  per
merito  straordinario  e  delibera  relativamente   al   conferimento
dell'encomio solenne. 
  2. Ferma restando  l'esclusione  di  ogni  forma  di  emolumento  o
rimborso spese, ulteriore rispetto a quanto previsto  dalla  legge  e
dalla contrattazione collettiva nazionale del lavoro per  l'esercizio
degli ordinari compiti istituzionali, il Consiglio di cui al comma  1
e' presieduto e convocato dal Vice Direttore generale della  pubblica
sicurezza con funzioni vicarie o da un supplente avente qualifica  di
prefetto o di dirigente generale di pubblica sicurezza. 
  3. Il Consiglio e' composto, per la parte pubblica, dal  presidente
e da rappresentanti del Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  con
qualifica di prefetto o di dirigente generale di pubblica  sicurezza,
individuati annualmente con decreto del Capo della  polizia-Direttore
generale della pubblica sicurezza in numero non inferiore a due, e da
rappresentanti di  tutte  le  organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative  sulla  base  della  rilevazione  nazionale  annuale,
designati di volta in volta dalle medesime. I supplenti dei  soggetti
di cui al presente comma sono individuati con le  medesime  modalita'
applicate per i rispettivi componenti titolari. 
  4. Il Consiglio e' regolarmente costituito  con  la  presenza,  per
ciascuna  delle  due  rappresentanze,  di  un  numero  di  componenti
superiore alla meta' dei membri espressi da ciascuna  delle  predette
rappresentanze. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti espressi
dalla parte sindacale e dalla parte pubblica,  secondo  le  modalita'
stabilite dal presente  comma.  Alla  parte  pubblica  e  alla  parte
sindacale  spetta,  rispettivamente,  il  50  per  cento  dei   voti.
Nell'ambito della parte sindacale, ciascun componente esprime un voto
calcolato    proporzionalmente    in    ragione    del    grado    di
rappresentativita'  dell'associazione  sindacale   di   appartenenza,
rilevato annualmente su  scala  nazionale.  Nell'ambito  della  parte
pubblica, il 50 per cento  e'  ripartito  equamente  tra  i  relativi
rappresentanti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. 
  5. Nei soli procedimenti per  il  conferimento  di  promozione  per
merito straordinario il parere del Consiglio  si  considera  negativo
nel caso  in  cui  gli  aventi  diritto  al  voto  che  rappresentino
l'unanimita' della parte  sindacale  convocata,  oppure  della  parte
pubblica   convocata,   abbiano   espresso,   rispettivamente,   voto
contrario. 
  6. Le funzioni di segretario del Consiglio  sono  espletate  da  un
funzionario della Polizia di Stato, con  qualifica  non  superiore  a
vice questore, in servizio  presso  il  Dipartimento  della  pubblica
sicurezza.  Per  l'istruttoria,  comprensiva  di  ogni   verifica   e
approfondimento necessari, il Consiglio si avvale dell'Ufficio per le
ricompense, istituito presso la Direzione  centrale  per  gli  affari
generali e le politiche del personale della Polizia di Stato. 
  7. Il Consiglio e' competente, altresi',  ad  esprimere  il  parere
sulle proposte di intitolazione delle caserme e  degli  uffici  della
Polizia di Stato.»; 
    b) l'articolo 75 e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 75 
                     Consiglio per le ricompense 
                     per lodevole comportamento 
 
  1. Presso la Direzione  centrale  per  gli  affari  generali  e  le
politiche del personale  della  Polizia  di  Stato  e'  istituito  il
Consiglio per le ricompense per lodevole comportamento. Il  Consiglio
per le ricompense per lodevole comportamento  delibera  relativamente
al conferimento dell'encomio e della lode. 
  2. Ferma restando  l'esclusione  di  ogni  forma  di  emolumento  o
rimborso spese ulteriore rispetto a quanto  previsto  dalla  legge  e
dalla contrattazione collettiva nazionale del lavoro per  l'esercizio
degli ordinari compiti istituzionali, il Consiglio di cui al comma  1
e' presieduto e convocato da un Direttore centrale  del  Dipartimento
della pubblica sicurezza  o  da  un  supplente  avente  qualifica  di
prefetto o  di  dirigente  generale  di  pubblica  sicurezza,  ed  e'
altresi' composto dai seguenti componenti: 
    a)  da   rappresentanti   dell'Amministrazione   della   pubblica
sicurezza, in numero non inferiore a  tre,  compreso  il  presidente,
scelti uno tra i dirigenti generali di pubblica  sicurezza  o  tra  i
dirigenti superiori della Polizia di  Stato  in  servizio  presso  il
Dipartimento della pubblica sicurezza, i restanti tra i dirigenti  di
uffici con funzioni finali,  con  qualifica  non  inferiore  a  primo
dirigente della Polizia di Stato; 
    b)  da  rappresentanti  di  tutte  le  organizzazioni   sindacali
maggiormente rappresentative sulla base della  rilevazione  nazionale
annuale, designati di volta in volta dalle medesime. 
  3. Il presidente, il supplente e gli altri  componenti  di  cui  al
comma 2, lettera a), sono nominati annualmente con decreto  del  Capo
della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza. 
  4. Il Consiglio e' regolarmente costituito  con  la  presenza,  per
ciascuna  delle  due  rappresentanze,  di  un  numero  di  componenti
superiore alla meta' dei membri espressi da ciascuna  delle  predette
rappresentanze. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti espressi
dalla parte sindacale e dalla parte pubblica,  secondo  le  modalita'
stabilite dal presente  comma.  Alla  parte  pubblica  e  alla  parte
sindacale  spetta,  rispettivamente,  il  50  per  cento  dei   voti.
Nell'ambito della parte sindacale, ciascun componente esprime un voto
calcolato    proporzionalmente    in    ragione    del    grado    di
rappresentativita'  dell'associazione  sindacale   di   appartenenza,
rilevato annualmente su  scala  nazionale.  Nell'ambito  della  parte
pubblica, il 50 per cento  e'  ripartito  equamente  tra  i  relativi
rappresentanti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. 
  5. Le funzioni di segretario del Consiglio  sono  espletate  da  un
funzionario della Polizia di Stato, con  qualifica  non  superiore  a
vice questore, in servizio  presso  il  Dipartimento  della  pubblica
sicurezza. Per l'istruttoria,  le  verifiche  e  gli  approfondimenti
necessari, il Consiglio si avvale dell'Ufficio per le  ricompense  di
cui all'articolo 74, comma 6.». 
  2. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  ai
procedimenti  relativi  al   conferimento   di   ricompense   avviati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.