Art. 10 
 
Pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali  nel
luogo di produzione. Procedura d'infrazione n. 2014/2147 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182,  comma  6-bis,
del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e  fatta  salva  la
possibilita' di adottare speciali deroghe per motivi  sanitari  e  di
sicurezza e per altri motivi previsti dalla normativa vigente,  nelle
zone individuate ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010,  n.
155, appartenenti alle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna  e
Veneto in cui risultano  superati  i  valori  limite,  giornaliero  o
annuale, di qualita' dell'aria ambiente  previsti  per  il  materiale
particolato PM10 dall'allegato XI al medesimo decreto legislativo  n.
155 del 2010 , le pratiche agricole di cui al medesimo articolo  182,
comma 6-bis, del decreto legislativo n. 152  del  2006  sono  ammesse
solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre. 
  2. La  disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applica  alle  zone
interessate  da  superamenti  del  valore  limite   comunicati   alle
competenti  autorita'  europee  entro  il  30   settembre   dell'anno
successivo a quello di monitoraggio e per il periodo  che  intercorre
tra il 1° ottobre di tale anno e il 30 settembre dell'anno  seguente.
Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le  regioni
pubblicano sul proprio sito internet istituzionale l'elenco  di  tali
zone entro il 30 settembre di ciascun anno. 
  3. La disposizione di cui al comma  1  non  si  applica  alle  zone
montane e agricole svantaggiate ai sensi del regolamento europeo  sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR) vigente al  momento  dell'esercizio  delle
pratiche agricole oggetto del presente articolo. 
  4. Chiunque brucia materiali vegetali nel luogo  di  produzione  in
violazione di quanto previsto al comma 1 e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa da euro 300 a euro 3.000. 
  5. Al fine di limitare progressivamente le pratiche agricole di cui
al comma 1, nonche' di creare filiere di valorizzazione del materiale
vegetale naturale, le regioni e le province autonome di Trento  e  di
Bolzano possono incentivare l'attivita' di raccolta, trasformazione e
impiego  di  tale  materiale  per  fini   energetici   nel   rispetto
dell'allegato X del decreto legislativo n. 152 del 2006 e  per  altre
finalita', come la produzione di materiali e prodotti. 
  6. Il Ministero dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,  il
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste e le  autorita'  competenti  possono  promuovere  accordi  di
programma con soggetti pubblici e privati, incluse le associazioni di
categoria del settore, per le finalita' previste  dal  comma  5,  nei
quali possono essere individuati anche criteri e prassi  relativi  ai
pertinenti utilizzi del materiale vegetale naturale. 
  7. Le attivita' e gli utilizzi di cui ai commi 5 e 6 sono presi  in
considerazione nella previsione delle misure nazionali e regionali di
incentivazione e di finanziamento in materia di qualita' dell'aria  e
di sviluppo rurale. I provvedimenti relativi al  Programma  nazionale
di controllo dell'inquinamento atmosferico  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre  2021,  di  cui  al
comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14  febbraio
2022, e al Piano Strategico nazionale della politica agricola  comune
(PAC)  per  il  periodo  2023-2027  assicurano   una   priorita'   al
finanziamento di tali attivita'. 
  8. La disposizione del comma 1 si applica per  la  prima  volta  al
periodo dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2024 in riferimento  alle
zone interessate da superamenti dei  valori  limite  comunicati  alle
competenti autorita' europee entro il 30 settembre 2023. 
  9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.