Art. 14 
 
Modifiche al testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti  in
materia di istruzione. Procedura d'infrazione n. 2014/4231 
 
  1. Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al
decreto legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 485: 
      1) al comma 1, dopo  le  parole  «Al  personale  docente  delle
scuole di istruzione  secondaria  ed  artistica,»  sono  aggiunte  le
seguenti «immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico  2023-2024
e confermato in ruolo,» e le parole «per i primi quattro anni e per i
due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonche' ai  soli  fini
economici per il rimanente terzo» sono soppresse; 
      2) al comma 3, le parole «e negli stessi  limiti  fissati  dal»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»; 
      3) il comma 4 e' abrogato; 
      4)  al  comma  5,  le  parole  «e  negli  stessi  limiti»  sono
soppresse; 
    b) all'articolo 489, il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  «1.
Ai fini del riconoscimento di cui al  presente  capo,  si  valuta  il
servizio  di  insegnamento  effettivamente  prestato  e   non   trova
applicazione  la  disciplina  sulla  validita'  dell'anno  scolastico
prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione.»; 
    c) all'articolo 569, il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  «1.
Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, immesso in ruolo a
far data dall'anno scolastico 2023-2024, il  servizio  non  di  ruolo
prestato nelle scuole e istituzioni educative statali e' riconosciuto
per intero agli effetti giuridici ed economici.». 
  2. Ai  fini  previdenziali  le  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo operano con effetto sulle anzianita' contributive maturate a
decorrere dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui
al comma 1, lettera a), per coloro che sono stati immessi in ruolo  a
decorrere dall'anno scolastico 2023-2024 e confermati in ruolo,  pari
a euro 17.305.441 per l'anno 2024, euro 26.604.529 per l'anno 2025 ed
euro 17.305.441 annui a decorrere dall'anno 2026 e a quelli di cui al
comma 1, lettera c), per coloro che sono stati  immessi  in  ruolo  a
decorrere dall'anno scolastico 2023-24, pari a euro 1.518.396 per  il
2023 ed euro 4.555.187 annui a decorrere dal  2024,  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 26.