Art. 7 
 
Istituzione del Fondo per la individuazione delle aree prioritarie di
  cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.
  Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812 
 
  1. Al fine di assicurare l'individuazione delle aree prioritarie di
cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020,  n.  101,
e' istituito  un  Fondo  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'ambiente e della  sicurezza  energetica  volto  a  finanziare  i
programmi specifici di misurazione della concentrazione  media  annua
di attivita' di radon in aria da parte delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, con una dotazione di 10  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. 
  2. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica, adottato  di  concerto  con  i  Ministri  della
salute e dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di  Bolzano,  entro  centoventi  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono  stabiliti
i criteri e le modalita' di utilizzo del Fondo di cui al comma  1  da
parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
anche attraverso bandi e programmi di finanziamento  delle  attivita'
necessarie a individuare le aree prioritarie di cui al medesimo comma
1. 
  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a  10  milioni  di  euro  per
ciascuno  degli  anni  2023,  2024  e  2025,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 26.