Art. 4 
 
                        Clausole finanziarie 
 
  1. Dalle  disposizioni  dell'Accordo  di  cui  all'articolo  1,  ad
esclusione degli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16  e  19
dell'Accordo stesso, non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo  20  dell'Accordo  di
cui  all'articolo  1  si  fa  fronte   con   apposito   provvedimento
legislativo.