(Accordo-art. 10)
 
                             Articolo 10 
 
    Le Parti favoriranno, compatibilmente con le  rispettive  risorse
finanziarie,  nonche'  nel  rispetto  delle  normative  vigenti,   la
collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro, del
cinema e delle arti visive, attraverso lo scambio  di  artisti  e  di
mostre, la reciproca partecipazione  a  festival,  rassegne  e  altre
manifestazioni  di  rilievo.  Le  Parti  si  impegnano   altresi'   a
collaborare  nell'attuazione  delle   disposizioni   presenti   nella
convenzione UNESCO del  2005  sulla  protezione  e  promozione  delle
diversita' delle espressioni culturali.