Articolo 10 Le Parti favoriranno, compatibilmente con le rispettive risorse finanziarie, nonche' nel rispetto delle normative vigenti, la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro, del cinema e delle arti visive, attraverso lo scambio di artisti e di mostre, la reciproca partecipazione a festival, rassegne e altre manifestazioni di rilievo. Le Parti si impegnano altresi' a collaborare nell'attuazione delle disposizioni presenti nella convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e promozione delle diversita' delle espressioni culturali.