(Accordo-art. 12)
 
                             Articolo 12 
 
    Le Parti si  impegnano  alla  collaborazione  fra  le  reciproche
Amministrazioni  competenti  al  fine  di  impedire,  contrastare   e
reprimere, attraverso misure idonee, l'importazione, l'esportazione e
il  traffico  illecito  di  opere  d'arte,  beni   culturali,   mezzi
audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed  altri  oggetti
di valore,  secondo  le  rispettive  legislazioni  nazionali,  e  nel
rispetto degli obblighi derivanti  dalla  Convenzione  Internazionale
UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e  Proibizione  degli  Illeciti  in
Materia  di  Importazione,  Esportazione  e  Trasferimento  di   Beni
Culturali. Le Parti si atterranno altresi'  agli  obblighi  derivanti
dalla Convenzione Internazionale UNIDROIT del 1995 sui Beni Culturali
Rubati o Illecitamente Esportati. 
    A tale scopo, le Parti promuoveranno gli scambi  di  informazione
tecnologica  attraverso  la  creazione  di  appositi  meccanismi   di
collaborazione atti a trasmettere, ad  esempio,  a  sezioni  speciali
delle Forze di Polizia boliviana l'esperienza maturata negli anni dal
Comando dei Carabinieri per la tutela del Patrimonio Culturale.