(Accordo-art. 13)
 
                             Articolo 13 
 
    Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed  esperienze
nei settori dello sport e della gioventu', mediante viaggi di studio,
competizioni e ogni altra idonea iniziativa. Le Parti favoriranno  la
collaborazione tra i rispettivi Organismi pubblici e privati  che  si
interessano di problematiche  giovanili,  per  sviluppare  scambi  di
esperienze,   nonche'   iniziative   su   tematiche   di    rilevanza
internazionale. Le Parti si atterranno agli obblighi prescritti dalla
Convenzione internazionale UNESCO del 2005  contro  il  doping  nello
sport.