Articolo 13 Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventu', mediante viaggi di studio, competizioni e ogni altra idonea iniziativa. Le Parti favoriranno la collaborazione tra i rispettivi Organismi pubblici e privati che si interessano di problematiche giovanili, per sviluppare scambi di esperienze, nonche' iniziative su tematiche di rilevanza internazionale. Le Parti si atterranno agli obblighi prescritti dalla Convenzione internazionale UNESCO del 2005 contro il doping nello sport.