(Accordo-art. 14)
 
                             Articolo 14 
 
    Le Parti favoriranno lo  scambio  di  esperienze  nel  campo  dei
diritti umani e delle liberta' civili e politiche, nonche' in  quello
delle pari  opportunita'  tra  i  due  sessi  e  della  tutela  delle
minoranze  etniche,  culturali  e  linguistiche.  Le  Parti  potranno
altresi' incoraggiare iniziative, intraprese anche in ambito  europeo
e internazionale, volte a sostenere programmi di sviluppo sociale.