Articolo 15 Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni e organizzazioni scientifiche, pubbliche e private, dei due Paesi nei settori di comune interesse, ed in particolare in quello delle tecnologie dell'informazione, delle telecomunicazioni, delle biotecnologie, dell'agricoltura e dell'industria alimentare, della salvaguardia dell'ambiente, della salute, dei trasporti, dell'energia e dei beni culturali. Detta cooperazione sara' realizzata mediante: a. scambio di studiosi, ricercatori, specialisti ed esperti; b. organizzazione di seminari, conferenze scientifiche e tecnologiche; c. ricerche comuni su progetti di interesse per le due Parti; d. scambi di documentazione scientifica e tecnica; e. partecipazione congiunta a programmi quadro dell'Unione Europea per le ricerche scientifiche, lo sviluppo tecnologico e le innovazioni, e in altri programmi europei di collaborazione scientifica e tecnica. Per l'attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica, le Parti promuoveranno inoltre la stipula di specifici accordi ed intese tra Universita', Enti di ricerca e associazioni scientifiche dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.