(Accordo-art. 15)
 
                             Articolo 15 
 
    Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo della cooperazione
scientifica  e   tecnologica   tra   istituzioni   e   organizzazioni
scientifiche, pubbliche e private,  dei  due  Paesi  nei  settori  di
comune interesse,  ed  in  particolare  in  quello  delle  tecnologie
dell'informazione,  delle  telecomunicazioni,  delle   biotecnologie,
dell'agricoltura  e  dell'industria  alimentare,  della  salvaguardia
dell'ambiente, della salute, dei trasporti, dell'energia e  dei  beni
culturali. Detta cooperazione sara' realizzata mediante: 
      a. scambio di studiosi, ricercatori, specialisti ed esperti; 
      b.  organizzazione  di  seminari,  conferenze  scientifiche   e
tecnologiche; 
      c. ricerche comuni su progetti di interesse per le due Parti; 
      d. scambi di documentazione scientifica e tecnica; 
      e. partecipazione  congiunta  a  programmi  quadro  dell'Unione
Europea per le ricerche scientifiche, lo sviluppo  tecnologico  e  le
innovazioni,  e  in  altri  programmi   europei   di   collaborazione
scientifica e tecnica. 
    Per l'attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica, le
Parti promuoveranno inoltre la stipula di specifici accordi ed intese
tra Universita', Enti di ricerca e associazioni scientifiche dei  due
Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.