(Accordo-art. 17)
 
                             Articolo 17 
 
    Ciascuna  delle  Parti  si  impegna  a  facilitare  nel   proprio
territorio, nell'osservanza delle  rispettive  legislazioni  vigenti,
l'ingresso, la permanenza, la mobilita' e l'uscita delle persone, dei
materiali e delle attrezzature dell'altra Parte, che  siano  previsti
nell'ambito delle attivita' indicate nel presente Accordo.