(Accordo-art. 19)
 
                             Articolo 19 
 
    Le Parti decidono di istituire una Commissione  Mista  culturale,
scientifica e tecnologica, presieduta dai rispettivi Ministeri  degli
Esteri e con la partecipazione delle  Istanze  nazionali  competenti,
incaricata di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale,  di
redigere i programmi esecutivi pluriennali e  di  valutare  lo  stato
d'attuazione del presente Accordo. 
    La suddetta Commissione si riunira' ogni anno o quando si ritiene
opportuno, alternativamente nelle capitali dei due Paesi.