Articolo 19 Le Parti decidono di istituire una Commissione Mista culturale, scientifica e tecnologica, presieduta dai rispettivi Ministeri degli Esteri e con la partecipazione delle Istanze nazionali competenti, incaricata di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale, di redigere i programmi esecutivi pluriennali e di valutare lo stato d'attuazione del presente Accordo. La suddetta Commissione si riunira' ogni anno o quando si ritiene opportuno, alternativamente nelle capitali dei due Paesi.