(Accordo-art. 2)
 
                             Articolo 2 
 
    Le  Parti  favoriranno  la  collaborazione  tra   le   rispettive
Istituzioni    accademiche    e     di     formazione,     attraverso
l'intensificazione delle intese interuniversitarie,  lo  scambio  dei
docenti e ricercatori e l'avvio di  ricerche  congiunte  su  temi  di
comune interesse. 
    Le  Parti  favoriranno  l'insegnamento  della  lingua  e  cultura
dell'altra Parte nelle proprie Universita' ed in  altri  Istituti  di
istruzione e  di  formazione  superiori,  nonche'  nelle  istituzioni
scolastiche, mediante l'attivazione di Cattedre e Lettorati.