Articolo 2 Le Parti favoriranno la collaborazione tra le rispettive Istituzioni accademiche e di formazione, attraverso l'intensificazione delle intese interuniversitarie, lo scambio dei docenti e ricercatori e l'avvio di ricerche congiunte su temi di comune interesse. Le Parti favoriranno l'insegnamento della lingua e cultura dell'altra Parte nelle proprie Universita' ed in altri Istituti di istruzione e di formazione superiori, nonche' nelle istituzioni scolastiche, mediante l'attivazione di Cattedre e Lettorati.