Articolo 20 Il presente Accordo sostituira' l'Accordo Culturale sottoscritto il 31 gennaio 1953 e l'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica firmato il 3 giugno 2002, ma non inficiera' i programmi in esecuzione, che proseguiranno fino alla loro conclusione definitiva, salvo diverso accordo tra le Parti. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si comunicano ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste. Il presente Accordo avra' durata illimitata e potra' essere denunciato in qualsiasi momento. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte e non incidera' sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'accordo salvo che entrambe le Parti decidano diversamente. Il presente Accordo potra' essere modificato consensualmente tramite la via diplomatica. Le modifiche cosi' concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore. Ogni controversia sorta fra le Parti riguardo all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo sara' risolta, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziato per via diplomatica. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a La Paz il tre marzo duemiladieci, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede. Parte di provvedimento in formato grafico