(Accordo-art. 20)
 
                             Articolo 20 
 
    Il presente Accordo sostituira' l'Accordo Culturale  sottoscritto
il  31  gennaio  1953  e  l'Accordo  di  Cooperazione  Scientifica  e
Tecnologica firmato il 3 giugno 2002, ma non inficiera'  i  programmi
in  esecuzione,  che  proseguiranno  fino   alla   loro   conclusione
definitiva, salvo diverso accordo tra le Parti. 
    Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della  ricezione
della seconda delle due notifiche con  cui  le  Parti  si  comunicano
ufficialmente  l'avvenuto  espletamento  delle  rispettive  procedure
interne all'uopo previste. 
    Il presente Accordo  avra'  durata  illimitata  e  potra'  essere
denunciato in qualsiasi momento. La denuncia avra' effetto  sei  mesi
dopo la sua notifica all'altra Parte e non incidera'  sull'esecuzione
dei programmi in corso  concordati  durante  il  periodo  di  vigenza
dell'accordo salvo che entrambe le Parti decidano diversamente. 
    Il presente  Accordo  potra'  essere  modificato  consensualmente
tramite la via diplomatica. Le modifiche cosi' concordate  entreranno
in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo  per  la  sua
entrata in vigore. 
    Ogni controversia sorta fra le Parti riguardo all'interpretazione
e all'applicazione del presente Accordo  sara'  risolta,  per  quanto
possibile, tramite consultazione e negoziato per via diplomatica. 
    In  fede  di  che  i  sottoscritti  Rappresentanti,   debitamente
autorizzati  dai  rispettivi  Governi,  hanno  firmato  il   presente
Accordo. 
    Fatto a La Paz il  tre  marzo  duemiladieci,  in  due  originali,
ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i  testi  facenti
egualmente fede. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico