(Accordo-art. 4)
 
                             Articolo 4 
 
    Le Parti potranno, ove lo  ritengano  necessario,  richiedere  di
comune accordo  la  partecipazione  di  Organismi  internazionali  al
finanziamento o all'attuazione di programmi o di  progetti  derivanti
dalle forme di cooperazione contemplate nel presente Accordo e  negli
accordi complementari da esso derivanti. 
    Le  Parti  promuoveranno  inoltre  progetti   multilaterali   che
potrebbero essere inseriti nei programmi  dell'Unione  Europea  e  di
altri Organismi internazionali che si riferiscono alla cultura,  alla
scienza ed alla tecnologia.