Articolo 4 Le Parti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle forme di cooperazione contemplate nel presente Accordo e negli accordi complementari da esso derivanti. Le Parti promuoveranno inoltre progetti multilaterali che potrebbero essere inseriti nei programmi dell'Unione Europea e di altri Organismi internazionali che si riferiscono alla cultura, alla scienza ed alla tecnologia.