(Accordo-art. 5)
 
                             Articolo 5 
 
    Le Parti, nella misura delle proprie disponibilita', fatto  salvo
il  principio  della  reciprocita',  favoriranno  le   attivita'   di
istituzioni  culturali,   scientifiche,   artistiche,   musicali   ed
accademiche attraverso accordi specifici. 
    Dette istituzioni usufruiranno, in accordo  con  la  legislazione
vigente nel Paese in cui operano, delle piu' ampie facilitazioni  per
il loro funzionamento.