Articolo 5 Le Parti, nella misura delle proprie disponibilita', fatto salvo il principio della reciprocita', favoriranno le attivita' di istituzioni culturali, scientifiche, artistiche, musicali ed accademiche attraverso accordi specifici. Dette istituzioni usufruiranno, in accordo con la legislazione vigente nel Paese in cui operano, delle piu' ampie facilitazioni per il loro funzionamento.