(Accordo-art. 7)
 
                             Articolo 7 
 
    Entrambe  le  Parti  si  impegnano  a   scambiarsi   ogni   utile
documentazione   sulle   rispettive   legislazioni   concernenti   le
Istituzioni di formazione e di istruzione superiore e sulla struttura
delle  medesime  e  sulla  loro  evoluzione  al  fine  di  verificare
l'esistenza dei presupposti atti a determinare i principi e i criteri
di una equa  valutazione  dei  rispettivi  certificati  e  titoli  di
studio, rilasciati dalle medesime  Istituzioni  ai  soli  fini  della
prosecuzione degli studi nei livelli superiori dei propri cittadini.