(Accordo-art. 8)
 
                             Articolo 8 
 
    Le Parti offriranno borse di studio  a  studenti,  specialisti  e
laureati  dell'altra  Parte,  mediante  programmi  di  esecuzione  da
stipulare in base al presente Accordo, in Universita' o  in  Istituti
affini, cosi' come in Istituzioni umanistiche, artistiche,  musicali,
scientifiche e tecnologiche.