Traduzione Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettivita' locali Preambolo Gli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari del presente Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale (di seguito denominata «Carta»), considerato che il fine del Consiglio d'Europa e' di realizzare un'unione piu' stretta tra i suoi membri, per salvaguardare e promuovere gli ideali ed i principi che sono il loro patrimonio comune; considerato che il diritto dei cittadini di partecipare alla gestione degli affari pubblici fa parte dei principi democratici comuni a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa; considerato che l'evoluzione negli Stati membri ha mostrato l'importanza capitale di tale principio per l'autonomia locale; considerato che sarebbe opportuno arricchire la Carta con disposizioni che garantiscano il diritto di partecipare alla gestione degli affari pubblici delle collettivita' locali; tenuto conto della Convenzione del Consiglio d'Europa sull'accesso ai documenti ufficiali approvata dal Consiglio dei ministri il 27 novembre 2008; tenuto conto della Dichiarazione e del Piano d'azione adottati al terzo Vertice dei Capi di Stato e di Governo del Consiglio d'Europa (Varsavia, 16 e 17 maggio 2005), hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Diritto di partecipare agli affari delle collettivita' locali 1. Le Parti contraenti garantiscono a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione il diritto di partecipare agli affari di una collettivita' locale. 2. Il diritto di partecipare agli affari di una collettivita' locale consiste nel diritto di adoperarsi per determinare o influenzare l'esercizio delle competenze di una collettivita' locale. 3. La legge stabilisce le misure per facilitare l'esercizio di questo diritto. Senza discriminare in maniera ingiustificata persone o gruppi, la legge puo' prevedere misure specifiche adeguate a determinate situazioni o categorie di persone. In accordo con gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato contraente, la legge puo' in particolare prevedere misure specifiche riservate ai soli elettori. 4.1 Ciascuna Parte contraente riconosce per legge ai suoi cittadini il diritto di partecipare, in qualita' di elettori o candidati, all'elezione di membri del consiglio o dell'assemblea della collettivita' locale in cui risiedono. 4.2 La legge riconosce inoltre il diritto di partecipare anche ad altre persone, nella misura in cui la Parte contraente lo decide conformemente al proprio ordinamento costituzionale o ai propri obblighi giuridici internazionali. 5.1 Formalita', condizioni o restrizioni all'esercizio del diritto di partecipare agli affari di una collettivita' locale devono essere previste dalla legge ed essere compatibili con gli obblighi giuridici internazionali della Parte contraente. 5.2 La legge stabilisce le formalita', le condizioni e le restrizioni necessarie a garantire che l'esercizio del diritto di partecipare non comprometta l'integrita' etica e la trasparenza nell'esercizio delle competenze delle collettivita' locali. 5.3 Qualsiasi altra formalita', condizione o restrizione deve essere necessaria al funzionamento di un regime politico davvero democratico, al mantenimento della sicurezza pubblica in una societa' democratica o al rispetto delle esigenze degli obblighi internazionali della Parte contraente.