(Protocollo addizionale-art. 1)
                                                           Traduzione 
 
   Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale 
  sul diritto di partecipare agli affari delle collettivita' locali 
 
                              Preambolo 
 
    Gli Stati membri del Consiglio d'Europa  firmatari  del  presente
Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia  locale  (di
seguito denominata «Carta»), 
    considerato che il fine del Consiglio d'Europa e'  di  realizzare
un'unione piu'  stretta  tra  i  suoi  membri,  per  salvaguardare  e
promuovere gli ideali ed i  principi  che  sono  il  loro  patrimonio
comune; 
    considerato che il diritto  dei  cittadini  di  partecipare  alla
gestione degli affari pubblici  fa  parte  dei  principi  democratici
comuni a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa; 
    considerato che  l'evoluzione  negli  Stati  membri  ha  mostrato
l'importanza capitale di tale principio per l'autonomia locale; 
    considerato  che  sarebbe  opportuno  arricchire  la  Carta   con
disposizioni che garantiscano il diritto di partecipare alla gestione
degli affari pubblici delle collettivita' locali; 
    tenuto   conto   della   Convenzione   del   Consiglio   d'Europa
sull'accesso ai  documenti  ufficiali  approvata  dal  Consiglio  dei
ministri il 27 novembre 2008; 
    tenuto conto della Dichiarazione e del Piano d'azione adottati al
terzo Vertice dei Capi di Stato e di Governo del  Consiglio  d'Europa
(Varsavia, 16 e 17 maggio 2005), 
 
                    hanno convenuto quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
    Diritto di partecipare agli affari delle collettivita' locali 
 
    1. Le Parti contraenti garantiscono  a  ogni  persona  sottoposta
alla loro giurisdizione il diritto di partecipare agli affari di  una
collettivita' locale. 
    2. Il diritto di partecipare agli  affari  di  una  collettivita'
locale  consiste  nel  diritto  di  adoperarsi  per   determinare   o
influenzare l'esercizio delle competenze di una collettivita' locale. 
    3. La legge stabilisce le misure per  facilitare  l'esercizio  di
questo diritto. Senza discriminare in maniera ingiustificata  persone
o gruppi, la  legge  puo'  prevedere  misure  specifiche  adeguate  a
determinate situazioni o categorie di persone.  In  accordo  con  gli
obblighi costituzionali e internazionali dello Stato  contraente,  la
legge puo' in particolare prevedere misure  specifiche  riservate  ai
soli elettori. 
    4.1  Ciascuna  Parte  contraente  riconosce  per  legge  ai  suoi
cittadini il diritto  di  partecipare,  in  qualita'  di  elettori  o
candidati, all'elezione di  membri  del  consiglio  o  dell'assemblea
della collettivita' locale in cui risiedono. 
    4.2 La legge riconosce inoltre il diritto di partecipare anche ad
altre persone, nella misura in cui  la  Parte  contraente  lo  decide
conformemente al  proprio  ordinamento  costituzionale  o  ai  propri
obblighi giuridici internazionali. 
    5.1  Formalita',  condizioni  o  restrizioni  all'esercizio   del
diritto di partecipare agli affari di una collettivita' locale devono
essere previste dalla legge ed essere compatibili  con  gli  obblighi
giuridici internazionali della Parte contraente. 
    5.2 La  legge  stabilisce  le  formalita',  le  condizioni  e  le
restrizioni necessarie a garantire che  l'esercizio  del  diritto  di
partecipare non  comprometta  l'integrita'  etica  e  la  trasparenza
nell'esercizio delle competenze delle collettivita' locali. 
    5.3 Qualsiasi altra formalita',  condizione  o  restrizione  deve
essere necessaria al funzionamento  di  un  regime  politico  davvero
democratico, al mantenimento della sicurezza pubblica in una societa'
democratica   o   al   rispetto   delle   esigenze   degli   obblighi
internazionali della Parte contraente.