Art. 2. Misure per l'attuazione del diritto di partecipare 1. Le Parti contraenti adottano tutte le misure necessarie a permettere l'esercizio effettivo del diritto di partecipare agli affari delle collettivita' locali. 2. Le misure riguardanti il diritto di partecipare includono: i. il conferimento alle collettivita' locali della competenza di permettere, promuovere e facilitare l'esercizio del diritto di partecipare enunciato nel presente Protocollo; ii. l'effettiva definizione di: a) procedure di partecipazione della popolazione che possono includere procedure di consultazione, referendum locali e petizioni e, se la collettivita' locale e' fortemente popolata o geograficamente molto estesa, misure per una partecipazione di prossimita', b) procedure, conformi all'ordine costituzionale e agli obblighi giuridici internazionali della Parte contraente, per l'accesso ai documenti ufficiali che si trovano presso le collettivita' locali, c) misure per tenere conto dei bisogni delle categorie di persone che incontrano particolari ostacoli alla partecipazione, e d) meccanismi e procedure per il trattamento e la risposta a reclami e suggerimenti in merito al funzionamento delle collettivita' locali e dei servizi pubblici locali; iii. l'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la promozione e l'esercizio del diritto di partecipare enunciato nel presente Protocollo. 3. Le procedure, le misure e i meccanismi possono differire in base al tipo di collettivita' locale, a seconda delle dimensioni e delle competenze. 4. Le collettivita' locali sono consultate per quanto possibile, in tempo utile ed in maniera appropriata, nel corso dei processi di pianificazione e di decisione riguardanti le misure da adottare per permettere l'esercizio effettivo del diritto di partecipare agli affari di una collettivita' locale.