(Protocollo addizionale-art. 2)
                               Art. 2. 
 
         Misure per l'attuazione del diritto di partecipare 
 
    1. Le Parti contraenti adottano  tutte  le  misure  necessarie  a
permettere l'esercizio effettivo  del  diritto  di  partecipare  agli
affari delle collettivita' locali. 
    2. Le misure riguardanti il diritto di partecipare includono: 
      i. il conferimento alle collettivita' locali  della  competenza
di permettere, promuovere e facilitare  l'esercizio  del  diritto  di
partecipare enunciato nel presente Protocollo; 
      ii. l'effettiva definizione di: 
        a) procedure di partecipazione della popolazione che  possono
includere procedure di consultazione, referendum locali  e  petizioni
e,  se   la   collettivita'   locale   e'   fortemente   popolata   o
geograficamente  molto  estesa,  misure  per  una  partecipazione  di
prossimita', 
        b)  procedure,  conformi  all'ordine  costituzionale  e  agli
obblighi  giuridici  internazionali  della  Parte   contraente,   per
l'accesso  ai  documenti  ufficiali  che   si   trovano   presso   le
collettivita' locali, 
        c) misure per tenere conto dei  bisogni  delle  categorie  di
persone che incontrano particolari ostacoli alla partecipazione, e 
        d) meccanismi e procedure per il trattamento e la risposta  a
reclami e suggerimenti in merito al funzionamento delle collettivita'
locali e dei servizi pubblici locali; 
      iii.  l'utilizzo  di  tecnologie  dell'informazione   e   della
comunicazione  per  la  promozione  e  l'esercizio  del  diritto   di
partecipare enunciato nel presente Protocollo. 
    3. Le procedure, le misure e i meccanismi  possono  differire  in
base al tipo di collettivita' locale, a seconda  delle  dimensioni  e
delle competenze. 
    4. Le collettivita' locali sono consultate per quanto  possibile,
in tempo utile ed in maniera appropriata, nel corso dei  processi  di
pianificazione e di decisione riguardanti le misure da  adottare  per
permettere l'esercizio effettivo  del  diritto  di  partecipare  agli
affari di una collettivita' locale.