Art. 3. Collettivita' a cui si applica il Protocollo Il presente Protocollo si applica a tutte le categorie di collettivita' locali sul territorio della Parte contraente. Tuttavia, ciascuna Parte contraente, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, puo' designare le categorie di collettivita' locali e regionali alle quali intende limitare il campo di applicazione o che intende escludere dal campo di applicazione del presente Protocollo. Essa puo' anche includere altre categorie di collettivita' locali o regionali nel campo di applicazione del Protocollo, mediante ulteriore notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.