(Protocollo addizionale-art. 3)
                               Art. 3. 
 
            Collettivita' a cui si applica il Protocollo 
 
    Il presente  Protocollo  si  applica  a  tutte  le  categorie  di
collettivita' locali sul territorio della Parte contraente. Tuttavia,
ciascuna Parte contraente, al momento del deposito del suo  strumento
di ratifica, di accettazione o di  approvazione,  puo'  designare  le
categorie di collettivita' locali  e  regionali  alle  quali  intende
limitare il campo di applicazione o che intende escludere  dal  campo
di applicazione del presente Protocollo. Essa  puo'  anche  includere
altre categorie di collettivita' locali  o  regionali  nel  campo  di
applicazione  del  Protocollo,   mediante   ulteriore   notifica   al
Segretario Generale del Consiglio d'Europa.