Art. 4. Applicazione territoriale 1. Ciascuno Stato puo', al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, indicare il o i territori in cui si applica il presente Protocollo. 2. Ciascuna Parte contraente puo', in qualsiasi altro momento successivo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente Protocollo a ogni altro territorio designato nella dichiarazione. Il Protocollo entra in vigore in tale territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale. 3. Ogni dichiarazione resa in virtu' del paragrafo 1 o 2 puo' essere ritirata, per quanto riguarda i territori indicati in tale dichiarazione, mediante notifica inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro ha effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.