(Protocollo addizionale-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                      Applicazione territoriale 
 
    1. Ciascuno Stato puo', al momento della firma o del deposito del
proprio strumento di ratifica, di  accettazione  o  di  approvazione,
indicare il o i territori in cui si applica il presente Protocollo. 
    2. Ciascuna Parte contraente puo',  in  qualsiasi  altro  momento
successivo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale
del  Consiglio  d'Europa,  estendere  l'applicazione   del   presente
Protocollo a ogni altro territorio designato nella dichiarazione.  Il
Protocollo entra in vigore in tale territorio  il  primo  giorno  del
mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo  la  data
di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale. 
    3. Ogni dichiarazione resa in virtu' del paragrafo  1  o  2  puo'
essere ritirata, per quanto riguarda i  territori  indicati  in  tale
dichiarazione, mediante notifica inviata al Segretario  Generale  del
Consiglio d'Europa. Il ritiro ha effetto il  primo  giorno  del  mese
successivo allo scadere di un periodo di sei mesi  dopo  la  data  di
ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.