Art. 5. Firma ed entrata in vigore 1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della Carta. E' sottoposto a ratifica, accettazione e approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa puo' ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo soltanto se ha precedentemente o contemporaneamente ratificato, accettato o approvato la Carta. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale otto Stati membri del Consiglio d'Europa abbiano espresso il loro consenso a essere vincolati dal Protocollo, in conformita' alle norme del paragrafo precedente. 3. Per ogni Stato membro che esprima successivamente il suo consenso ad essere vincolato dal Protocollo, questo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.