(Protocollo addizionale-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                     Firma ed entrata in vigore 
 
    1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati membri
del  Consiglio  d'Europa  firmatari  della  Carta.  E'  sottoposto  a
ratifica, accettazione e approvazione. Uno Stato membro del Consiglio
d'Europa  puo'  ratificare,  accettare  o   approvare   il   presente
Protocollo  soltanto  se  ha  precedentemente  o   contemporaneamente
ratificato,  accettato  o  approvato  la  Carta.  Gli  strumenti   di
ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il
Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 
    2. Il presente Protocollo entra in vigore  il  primo  giorno  del
mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo  la  data
alla quale otto Stati membri del Consiglio d'Europa abbiano  espresso
il loro consenso a essere vincolati dal  Protocollo,  in  conformita'
alle norme del paragrafo precedente. 
    3. Per ogni Stato  membro  che  esprima  successivamente  il  suo
consenso ad essere vincolato dal Protocollo, questo entra  in  vigore
il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre
mesi dopo la data  del  deposito  dello  strumento  di  ratifica,  di
accettazione o di approvazione.