Art. 7. Notifiche Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa: a) ogni firma; b) ogni deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione; c) ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo, in conformita' all'articolo 5; d) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 3; e) ogni altro atto, notifica o comunicazione in relazione al presente Protocollo. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Utrecht il 16 novembre 2009, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare, depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne invia copia autenticata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.