(Protocollo addizionale-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                              Notifiche 
 
    Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati
membri del Consiglio d'Europa: 
      a) ogni firma; 
      b) ogni deposito di uno strumento di ratifica, di  accettazione
o di approvazione; 
      c) ogni data di entrata in vigore del presente  Protocollo,  in
conformita' all'articolo 5; 
      d) ogni notifica ricevuta in  applicazione  delle  disposizioni
dell'articolo 3; 
      e) ogni altro atto, notifica o comunicazione  in  relazione  al
presente Protocollo. 
    In fede di che, i sottoscritti, debitamente  autorizzati  a  tale
scopo, hanno firmato il presente Protocollo. 
    Fatto a Utrecht il 16 novembre 2009, in francese e in inglese,  i
due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare,  depositato
negli archivi del Consiglio  d'Europa.  Il  Segretario  Generale  del
Consiglio d'Europa ne invia copia  autenticata  conforme  a  ciascuno
degli Stati membri del Consiglio d'Europa.