Art. 10 Risorse finanziarie per i comuni di frontiera 1. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 9, paragrafo 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, ai comuni italiani di frontiera, individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), punto i), del medesimo Accordo, in cui risiedono i lavoratori frontalieri, compete un contributo statale idoneo a garantire, tenuto conto anche dei versamenti di cui all'articolo 9 della presente legge effettuati dalle autorita' cantonali, un livello di finanziamento pari a 89 milioni di euro annui, corrispondente all'importo assicurato, per l'anno 2019, tramite i trasferimenti dai cantoni della Svizzera effettuati sulla base dell'Accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974. 2. Terminato il periodo transitorio di cui al comma 1 del presente articolo, ai comuni italiani di frontiera, individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), punto i), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, in cui risiedono i lavoratori frontalieri, e' comunque garantito lo stesso livello di finanziamento di cui al medesimo comma 1 del presente articolo. 3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 89 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. 4. In occasione della riunione, almeno una volta l'anno, della Commissione mista prevista dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, dello stesso Accordo, i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese forniscono le informazioni statistiche utili alle autorita' italiane per la redistribuzione della compensazione finanziaria di cui al comma 1 ai comuni di frontiera italiani e i rappresentanti italiani informano quelli svizzeri circa l'utilizzazione delle somme messe a disposizione dei suddetti comuni. Alla Commissione mista puo' partecipare il presidente dell'Associazione dei comuni italiani di frontiera, previa intesa tra le autorita' competenti degli Stati contraenti. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione mista non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono stabiliti i termini e le modalita' di determinazione del contributo di cui ai commi 1 e 2 anche tenuto conto delle informazioni assunte ai sensi del comma 4. In ogni caso il rapporto tra numero di frontalieri e popolazione di un comune, qualora adottato come criterio per l'attribuzione diretta ai comuni di frontiera delle risorse finanziarie di cui al comma 1, non puo' eccedere la quota del 3 per cento. 6. Le somme di cui ai commi 1 e 2 possono essere impiegate in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo.