Art. 10 
 
            Risorse finanziarie per i comuni di frontiera 
 
  1. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 9,  paragrafo
2, dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma  1,  lettera  a),  della
presente legge, ai comuni italiani di frontiera, individuati ai sensi
dell'articolo 2, lettera b), punto i), del medesimo Accordo,  in  cui
risiedono i lavoratori frontalieri,  compete  un  contributo  statale
idoneo  a  garantire,  tenuto  conto  anche  dei  versamenti  di  cui
all'articolo  9  della  presente  legge  effettuati  dalle  autorita'
cantonali, un livello di finanziamento pari  a  89  milioni  di  euro
annui,  corrispondente  all'importo  assicurato,  per  l'anno   2019,
tramite i trasferimenti dai cantoni della Svizzera  effettuati  sulla
base dell'Accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974. 
  2. Terminato il periodo transitorio di cui al comma 1 del  presente
articolo, ai comuni  italiani  di  frontiera,  individuati  ai  sensi
dell'articolo  2,  lettera  b),  punto  i),   dell'Accordo   di   cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), della  presente  legge,  in  cui
risiedono i lavoratori frontalieri, e' comunque garantito  lo  stesso
livello di finanziamento di cui al  medesimo  comma  1  del  presente
articolo. 
  3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 e' istituito, nello stato
di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  un
apposito fondo con una dotazione  di  89  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2025. 
  4. In occasione della riunione,  almeno  una  volta  l'anno,  della
Commissione  mista  prevista  dall'articolo  6  dell'Accordo  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge,  ai  sensi
dell'articolo 9, paragrafo 6, dello stesso  Accordo,  i  cantoni  dei
Grigioni,  del  Ticino  e  del  Vallese  forniscono  le  informazioni
statistiche utili alle  autorita'  italiane  per  la  redistribuzione
della compensazione finanziaria di  cui  al  comma  1  ai  comuni  di
frontiera italiani  e  i  rappresentanti  italiani  informano  quelli
svizzeri circa l'utilizzazione delle somme messe a  disposizione  dei
suddetti  comuni.  Alla  Commissione  mista   puo'   partecipare   il
presidente dell'Associazione dei comuni italiani di frontiera, previa
intesa tra le autorita' competenti degli  Stati  contraenti.  Per  la
partecipazione alle riunioni della Commissione mista non sono  dovuti
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti
comunque denominati. 
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  sentiti
le regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, la provincia autonoma
di Bolzano e i  comuni  frontalieri  interessati,  sono  stabiliti  i
termini e le modalita' di determinazione del  contributo  di  cui  ai
commi 1 e 2 anche tenuto conto delle informazioni  assunte  ai  sensi
del comma 4. In ogni caso il rapporto tra  numero  di  frontalieri  e
popolazione  di  un  comune,  qualora  adottato  come  criterio   per
l'attribuzione  diretta  ai  comuni  di   frontiera   delle   risorse
finanziarie di cui al comma 1, non puo' eccedere la quota del  3  per
cento. 
  6. Le somme di cui ai commi 1 e 2 possono essere impiegate in parte
corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo.