Art. 11 
 
Istituzione, alimentazione  e  riparto  del  Fondo  per  lo  sviluppo
  economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno  dei
  salari nelle zone di confine italo-elvetiche 
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' istituito un Fondo con una dotazione di  1,66  milioni  di
euro per l'anno 2025, 21,16 milioni di euro per  l'anno  2026,  32,86
milioni di euro per l'anno 2027, 44,76 milioni  di  euro  per  l'anno
2028, 56,46 milioni di euro per l'anno 2029, 68,06  milioni  di  euro
per l'anno 2030, 79,76 milioni di euro per l'anno 2031, 91,66 milioni
di euro per l'anno 2032, 103,26 milioni  di  euro  per  l'anno  2033,
115,06 milioni di euro per l'anno 2034, 126,86 milioni  di  euro  per
l'anno 2035, 102,96 milioni di euro per l'anno 2036,  119,06  milioni
di euro per l'anno 2037, 135,36 milioni  di  euro  per  l'anno  2038,
151,56 milioni di euro per l'anno 2039, 167,66 milioni  di  euro  per
l'anno 2040, 183,96 milioni di euro per l'anno 2041,  200,06  milioni
di euro per l'anno 2042, 216,26 milioni  di  euro  per  l'anno  2043,
232,46 milioni di euro per l'anno 2044 e 221,46 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2045, destinato al finanziamento di progetti di
sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni di frontiera di
cui all'articolo 10 della presente  legge  nonche'  al  potenziamento
delle infrastrutture  nelle  zone  di  confine  italo-elvetiche,  con
particolare  riguardo  al  sostegno  delle  remunerazioni  nette  dei
lavoratori residenti nei  territori  dei  predetti  comuni,  occupati
presso aziende  ubicate  nei  medesimi  territori,  mediante  assegni
integrativi a titolo di premio di frontiera, al fine di sostenere  la
competitivita' salariale rispetto ai livelli salariali oltre  confine
e scongiurare i conseguenti rischi di desertificazione produttiva. 
  2. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il
Ministro dell'interno, sentiti le regioni Valle d'Aosta,  Piemonte  e
Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e  i  comuni  frontalieri
interessati, sono definiti  i  criteri  per  la  distribuzione  delle
risorse del Fondo di cui al comma 1 alle province e agli enti montani
confinanti  con  la  Svizzera  e  ai  comuni  italiani  di  frontiera
individuati  ai  sensi  dell'articolo  2,  lettera  b),   punto   i),
dell'Accordo di cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  a),  della
presente legge.