Art. 12 
 
                        Disposizioni diverse 
 
  1. Nelle more dell'entrata in vigore delle intese conseguenti  agli
accordi di cui all'articolo 1 della  presente  legge  in  materia  di
telelavoro e, comunque, non oltre il 30  giugno  2023,  i  giorni  di
lavoro svolti nello Stato di residenza in  modalita'  di  telelavoro,
fino al 40 per cento del tempo di lavoro, dai lavoratori  frontalieri
che rientrano nel campo di applicazione dell'Accordo tra  l'Italia  e
la Svizzera  relativo  all'imposizione  dei  lavoratori  frontalieri,
firmato a Roma il 3 ottobre 1974, reso esecutivo con legge 26  luglio
1975, n. 386, si considerano effettuati nell'altro Stato. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia a  decorrere  dal
1° febbraio 2023. 
  3. Alla luce  del  rafforzamento  dei  rapporti  economici  tra  la
Repubblica italiana e la  Confederazione  svizzera  in  virtu'  della
ratifica  dell'Accordo  relativo   all'imposizione   dei   lavoratori
frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto  a
Roma  il  23  dicembre  2020,   nonche'   in   considerazione   delle
disposizioni  specifiche  in  materia  di  scambio  di   informazioni
contenute nell'articolo 7  del  suddetto  Accordo,  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  si
provvede  all'eliminazione  della   Svizzera   dall'elenco   di   cui
all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 4 maggio  1999,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  107  del  10  maggio  1999.
L'efficacia delle modifiche al decreto del Ministro delle  finanze  4
maggio 1999 di cui al primo periodo  decorre  dal  periodo  d'imposta
successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del  suddetto
decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze.  Restano  ferme
tutte le disposizioni dell'ordinamento nazionale applicabili fino  al
periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione del decreto  di
cui  al  presente  comma  nonche'  ogni  attivita'  di   accertamento
effettuata in conformita' a tali disposizioni.