Art. 13 
 
                      Tavolo interministeriale 
 
  1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' istituito  presso  il  medesimo  Ministero,  senza
nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza   pubblica,   un   tavolo
interministeriale del quale fanno parte rappresentanti del  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero  dell'economia  e
delle  finanze  e  del  Ministero  degli  affari   esteri   e   della
cooperazione internazionale, rappresentanti nazionali dei  lavoratori
frontalieri    delle    organizzazioni     sindacali     maggiormente
rappresentative e  rappresentanti  delle  amministrazioni  locali  di
confine. Ai componenti del tavolo non spettano compensi,  gettoni  di
presenza, rimborsi di spese, o altri emolumenti comunque denominati. 
  2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1,  coordinato  dal  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, ha lo  scopo  di  discutere  le
proposte in materia  di  sicurezza  sociale,  mercato  del  lavoro  e
dialogo  sociale   nonche'   cooperazione   transnazionale   per   la
definizione di uno Statuto dei lavoratori frontalieri.