Art. 13 Tavolo interministeriale 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo interministeriale del quale fanno parte rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, rappresentanti nazionali dei lavoratori frontalieri delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e rappresentanti delle amministrazioni locali di confine. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese, o altri emolumenti comunque denominati. 2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha lo scopo di discutere le proposte in materia di sicurezza sociale, mercato del lavoro e dialogo sociale nonche' cooperazione transnazionale per la definizione di uno Statuto dei lavoratori frontalieri.