Art. 14 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli  4  e  8,  valutati  in  1,6
milioni di euro per l'anno 2024, 21,04 milioni  di  euro  per  l'anno
2025 e 13,24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, e agli
oneri derivanti dagli articoli 10,  comma  3,  e  11,  pari  a  90,66
milioni di euro per l'anno 2025, 110,16 milioni di  euro  per  l'anno
2026, 121,86 milioni di euro per l'anno 2027, 133,76 milioni di  euro
per l'anno 2028, 145,46 milioni  di  euro  per  l'anno  2029,  157,06
milioni di euro per l'anno 2030, 168,76 milioni di  euro  per  l'anno
2031, 180,66 milioni di euro per l'anno 2032, 192,26 milioni di  euro
per l'anno 2033, 204,06 milioni  di  euro  per  l'anno  2034,  215,86
milioni di euro per l'anno 2035, 191,96 milioni di  euro  per  l'anno
2036, 208,06 milioni di euro per l'anno 2037, 224,36 milioni di  euro
per l'anno 2038, 240,56 milioni  di  euro  per  l'anno  2039,  256,66
milioni di euro per l'anno 2040, 272,96 milioni di  euro  per  l'anno
2041, 289,06 milioni di euro per l'anno 2042, 305,26 milioni di  euro
per l'anno 2043, 321,46 milioni di euro  per  l'anno  2044  e  310,46
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2045, si provvede: 
    a) quanto a  1,6  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
Fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero; 
    b) quanto a 84,5 milioni di euro per l'anno 2025, 80,1 milioni di
euro per l'anno 2026, 75,6 milioni di  euro  per  l'anno  2027,  71,2
milioni di euro per l'anno 2028, 66,7  milioni  di  euro  per  l'anno
2029, 62,3 milioni di euro per l'anno 2030, 57,8 milioni di euro  per
l'anno 2031, 53,4 milioni di euro per l'anno 2032,  48,9  milioni  di
euro per l'anno 2033, 44,5 milioni di  euro  per  l'anno  2034  e  40
milioni di euro per l'anno 2035,  mediante  corrispondente  riduzione
delle   quote   annuali   delle   risorse   da   destinare   mediante
riassegnazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 26  luglio  1975,
n. 386, che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del  bilancio
dello Stato; 
    c) per i restanti oneri mediante utilizzo di  quota  parte  delle
maggiori entrate derivanti dall'articolo 3. 
  2.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   effettua   il
monitoraggio delle risorse di cui al comma 1, lettera b), al fine  di
assicurare il rispetto  degli  importi  ivi  indicati.  Nel  caso  si
verifichino o siano in procinto di verificarsi  scostamenti  rispetto
agli  importi  indicati  al  comma  1,  lettera   b),   il   Ministro
dell'economia e delle finanze assume tempestivamente  le  conseguenti
iniziative ai sensi dell'articolo 17, comma 12-bis,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196.