Art. 2 Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli accordi di cui all' articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della presente legge, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo II del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).