Art. 2 
 
                        Ordine di esecuzione 
 
  1. Piena ed intera esecuzione e' data  agli  accordi  di  cui  all'
articolo 1, comma 1,  lettere  a)  e  b),  della  presente  legge,  a
decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in  conformita'  a
quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 8 dell'Accordo di cui
all'articolo  1,  comma  1,  lettera  a),  e  dall'articolo  II   del
Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).